Home Personale Ferie maturate e non godute dai Dirigenti scolastici: spetta la liquidazione?

Ferie maturate e non godute dai Dirigenti scolastici: spetta la liquidazione?

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Il divieto di liquidazione delle ferie non godute è stato introdotto con l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 8 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012. Infatti, tale norma norma prevede che: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.”

A ricordarlo è l’USR per la Puglia, che con la nota prot. n. 6663 del 6 marzo scorso ha fornito indicazioni in merito alle ferie maturate e non godute dai Dirigenti scolastici.

In proposito, l’Ufficio scolastico ha precisato che tale divieto non opererebbe in relazione ad ipotesi in cui il rapporto di lavoro si
conclude dopo un periodo in cui il dirigente scolastico non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio immediatamente antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (es. malattia). In questi casi si tratta di situazioni che non sono imputabili alla volontà del lavoratore, e quindi possono essere escluse dall’ambito di applicazione della legge, con la conseguenza possibilità di liquidazione delle ferie non godute, ovviamente previa idonea azione istruttoria e di verifica dei singoli casi.