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Formazione delle classi, ci vuole informazione e trasparenza

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Per quanto riguarda la formazione delle classi di una scuola e la conseguente assegnazione dei docenti, gli atti devono rispettare i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e il Dirigente scolastico deve garantire l’informazione ai sindacati e la trasparenza a tutto il Collegio docenti.

Formazione delle classi e Consiglio di Istituto

La formazione delle classi è indicata dal Consiglio di Istituto della scuola. Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/1994, il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.

Trasparenza sulla formazione delle classi

I dati delle iscrizioni di un Istituto scolastico dovrebbero essere comunicati, dal Dirigente scolastico, a tutto il Collegio docenti. Questi dati sono importantissimi per la formazione delle classi e di conseguenza per la formazione degli organici dell’anno scolastico successivo, determinando variazioni organiche che potrebbero determinare un numero di posti in più o in meno rispetto all’organico dell’anno precedente. La trasparenza è un atto dovuto del Dirigente scolastico che dovrebbe pubblicare anche i criteri di formazione delle classi e dell’assegnazione dei docenti, indicate appositamente dal Consiglio di Istituto.

A tal proposito si ricorda che gli atti del Consiglio di Circolo o di istituto, che è competente a definire i criteri per la formazione delle classi, sono pubblici a norma dell’art. 43 del d.lgs. 297/94.

Informazione sindacale da parte del DS

La proposta della formazione delle classi e degli organici di una scuola, sono oggetto di informazione sindacale. Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.22, comma 9, del Contratto Collettivo Nazionale della scuola del 19 aprile 2018, deve informare le RSU della scuola, ai sensi dell’art. 5 del CCNL scuola 2016-2018, comma 5, sulla proposta di formazione delle classi e degli organici.

Sulla base della proposta delle classi e degli organici, il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

Nel rispetto della nota annuale del MIUR sugli organici, il DS invia all’ATP, tramite piattaforma SIDI, il prospetto digitale della formazione delle classi. Tale invio è l’atto embrionale dell’organico dell’autonomia, sarà poi l’ufficio scolastico provinciale sulla base del quadro complessivo degli organici di tutte le scuole della provincia a disporre l’organico dell’autonomia di tutte le istituzioni scolastiche di quella specifica provincia. Anche in questo caso gli uffici scolastici provinciali provvederanno a informare le organizzazioni sindacali sull’organico provinciale di tutte le scuole e di tutte le classi di concorso.