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19.02.2026

Gioca a calcetto durante la malattia, legittimo per patologie quali ansia e depressione: attività sportiva fortemente consigliata

Giocare a calcetto con gli amici e concedersi una birra in compagnia mentre si è ufficialmente in malattia non sempre giustifica il licenziamento. Lo ha stabilito il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 50 del 22 gennaio 2026, che mette al centro il diritto alla salute psicofisica del lavoratore, specialmente quando questi è affetto da patologie croniche e invalidanti come la sclerosi multipla.

Il caso

La vicenda riguarda un lavoratore al quale era stata diagnosticata una sospetta sclerosi multipla, poi confermata. Oltre alla sfida fisica, l’uomo aveva iniziato a soffrire di una grave sindrome ansioso-depressiva reattiva, peggiorata anche a causa di un clima aziendale fattosi teso dopo la comunicazione della diagnosi.

L’azienda, dopo aver incaricato degli investigatori privati, aveva contestato al dipendente di aver partecipato a diverse partite di calcetto in un centro sportivo nel monzese e di essersi trattenuto in un birrificio dopo i match, il tutto mentre si trovava in periodo di malattia certificata. Secondo la parte datoriale, tali condotte erano incompatibili con lo stato di salute e atte a ritardare il rientro al lavoro, configurando una “giusta causa” per il licenziamento in tronco.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore, basandosi in gran parte sulle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) medico-legale. Il perito ha evidenziato come, per i pazienti affetti da sclerosi multipla e sindromi depressive, l’attività fisica e il mantenimento dei rapporti sociali non siano solo permessi, ma caldamente suggeriti dagli specialisti per evitare l’isolamento.

Secondo la sentenza, lo sport amatoriale ha “effetti positivi sotto diversi aspetti”, aiutando a tenere sotto controllo i sintomi e contribuendo al benessere emotivo. Di conseguenza, l’aver indossato i guanti da portiere per giocare con gli amici non ha rappresentato una simulazione della malattia né un ostacolo alla guarigione, bensì un “efficace stimolo” per il recupero psicologico.

Il Tribunale ha inoltre esaminato altre contestazioni, come l’abbandono del posto di lavoro in un’occasione specifica, ritenendole però di “assoluta ed oggettiva tenuità” e non sufficienti a rompere definitivamente il legame di fiducia tra azienda e dipendente.

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