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Aggiornato il 22.09.2025
alle 13:15

Grave infermità del coniuge o del figlio, il docente può fruire del diritto di tre giorni di congedo retribuito

Lucio Ficara

Una docente X chiede di quale permesso può fruire in caso di una infermità del figlio a seguito di un intervento chirurgico. In tal caso è utile sapere che il docente, ma anche tutto il personale Ata, potrebbero fruire del permesso retribuito di tre giorni per la grave infermità del coniuge, del convivente (riconosciuto dall’anagrafe) o di qualsiasi parente entro il secondo grado.

Congedo di tre giorni retribuito

In casi come quello capitato alla docente X, a prescindere dal ricovero ospedaliero e dall’intervento chirurgico, quando un figlio si trova in stato di certificata infermità, il docente ha diritto a fruire di un apposito congedo retribuito di massimo tre giorni, disposto dalla legge.

A tal proposito la legge n.53 dell’8 marzo 2000, all’art.4 comma 1 dispone che: “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”. 

Questi tre giorni spettano di diritto a tutti i docenti e personale Ata a prescindere se sono con contratto a tempo indeterminato o con un contratto a tempo determinato, pure nel caso di una supplenza breve e saltuaria. La disposizione legislativa, per il caso di grave infermità, si aggiunge alla possibilità di fruire di altri tre giorni, ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, per motivi familiari e personali.

Altri permessi retribuiti

Per quanto riguarda altri permessi retribuiti per il personale con contratto a tempo indeterminato, vale ancora l’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.

Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
    I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
  • Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
  • Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
  • I permessi suddetti possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
  • I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai
    docenti in giornate non ricorrenti.
  • Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

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