Una docente X chiede di quale permesso può fruire in caso di una infermità del figlio a seguito di un intervento chirurgico. In tal caso è utile sapere che il docente, ma anche tutto il personale Ata, potrebbero fruire del permesso retribuito di tre giorni per la grave infermità del coniuge, del convivente (riconosciuto dall’anagrafe) o di qualsiasi parente entro il secondo grado.
Congedo di tre giorni retribuito
In casi come quello capitato alla docente X, a prescindere dal ricovero ospedaliero e dall’intervento chirurgico, quando un figlio si trova in stato di certificata infermità, il docente ha diritto a fruire di un apposito congedo retribuito di massimo tre giorni, disposto dalla legge.
A tal proposito la legge n.53 dell’8 marzo 2000, all’art.4 comma 1 dispone che: “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.
Questi tre giorni spettano di diritto a tutti i docenti e personale Ata a prescindere se sono con contratto a tempo indeterminato o con un contratto a tempo determinato, pure nel caso di una supplenza breve e saltuaria. La disposizione legislativa, per il caso di grave infermità, si aggiunge alla possibilità di fruire di altri tre giorni, ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, per motivi familiari e personali.
Altri permessi retribuiti
Per quanto riguarda altri permessi retribuiti per il personale con contratto a tempo indeterminato, vale ancora l’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
I permessi suddetti possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.