Una delle domande più ricorrenti per le graduatorie ad esaurimento (GaE) e per le graduatore provinciali per le supplenze (GPS) è la seguente: “Come si calcola il punteggio del servizio per le graduatorie per le supplenze dei docenti?“.
Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento c’è da sottolineare che il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Quindi se si valuta come servizio specifico potrà anche valere fino a 12 punti, ovvero 2 punti per ogni mese o frazione di mese pari a 16 giorni, mentre lo stesso servizio potrebbe essere caricato come non specifico, rinunciando alla valutazione di servizio specifico, ottenendo in altra classe di concorso la metà del punteggio.
È utile specificare che per servizio specifico si intende quello svolto sulla classe di concorso per cui si chiede l’attribuzione del punteggio; per servizio non specifico si intende quello svolto su una classe di concorso diversa da quella per cui si chiede l’attribuzione del punteggio.
Nelle varie tabelle di valutazione dei titoli di servizio per la I e II fascia delle GPS 2026-2028, c’è la sezione C Titoli di servizio, in cui è spiegato il calcolo del punteggio per ogni anno di servizio, mese o frazione di mese.
Nella sezione C.1 della sezione C è chiarito che l’insegnamento specifico in una data classe di concorso o su posti di sostegno, svolto nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari; nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso; nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, mentre per ogni anno scolastico, con non meno di 180 giorni o con un servizio continuativo dall’1 febbario fino al termine delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini, vengono attribuiti 12 punti.
Nella sezione C.2 della sezione C per gli stessi servizi prestati nelle medesime condizioni della sezione C.1 ma da attribuire ad altra classe di concorso o ad altro posto di altro grado di istruzione, vanno riconosciuti un punto per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, mentre per ogni anno scolastico, con non meno di 180 giorni o con un servizio continuativo dall’1 febbario fino al termine delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini, vengono attribuiti 6 punti.