Una domanda che molti si fanno e chiedono alla nostra redazione è: “Ho soltanto il diploma: posso diventare insegnante?“. La risposta non è una risposta semplice, ma è variegata e complessa: Non è una risposta assolutamente negativa, ma nemmeno assolutamente positiva. Possiamo dire che dipende dai singoli casi, sia dal tipo del diploma ma anche da quando tale diploma è stato acquisito. Cerchiamo di analizzare i vari casi e le varie situazioni.
Possiamo tranquillamente affermare che il diploma magistrale (quadriennale o quinquennale sperimentale) e i titoli equipollenti conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 mantengono stabilmente il loro valore legale di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
Per dare maggiore valore al fatto che i tipoli suddetti hanno anche valore abilitante, possiamo affermare che nel comma 1 dell’art.4 del CCNI mobilità 2025-2028, c’è il riferimento alla nota (1). In tale nota è scritto: “Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014.
Quindi l’aspirante docente che ha il requisito di possedere un diploma magistrale (quadriennale o quinquennale) o titoli equipollenti come per esempio il diploma quinquennale del Liceo psicopedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ha diritto ad entrare nella prima fascia GPS AAAA e prima fascia GPS EEEE e comunque può aspirare a diventare insegnante. In taluni casi, qualora in passato il diplomato magistrale, fosse stato inserito in GaE e avesse superato in qualità di idoceno pubblico concorso in AAAA o EEEE, potrebbe addirittura aspirare a rientrare in GaE ad ogni aggiornamento.
Gli insegnanti tecnico pratici i cosiddetti ITP possono entrare e aggiornare la propria posizione nelle GPS con il solo diploma fino al 31 dicembre 2027. Con il recentissimo Decreto Legge n. 170 del 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre 2026, si è prorogato di un ulteriore anno la fine del regime transitorio che dava diritto ai diplomati in aree tecniche di potere insegnare con il diploma.
Per conoscere quali diplomi daranno accesso alle classi di concorso del tipo B0XX per insegnare da docenti diplomati e fino al 31 dicembre 2027 (ai sensi della proroga del decreto legge n.170 del 30 settembre 2026) bisogna consultare la corrispondenza tra il titolo posseduto e la specifica classe di concorso. Il riferimento è la Tabella B del DPR 19/2016, da leggere insieme alle successive modifiche e integrazioni, tra cui il DM 259/2017. Le tabelle individuano gli insegnamenti, i titoli ammessi e le eventuali condizioni aggiuntive.
Per esempio per insegnare la classe di concorso B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) basta consultare la Tabella B del DPR 19/2016

È utile ricordare che i diplomi di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti vecchio ordinamento sono considerati validi titoli di accesso all’insegnamento (per le classi di concorso pertinenti, come musica, strumento, discipline artistiche), a patto che siano congiunti a un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per fare un esempio esplicativo possiamo dire che il Diploma di Conservatorio in violino vecchio ordinamento, è utile per accedere alla classe di concorso A030 purché venga dichiarato anche il titolo congiunto di qualsiasi diploma si scuola secondaria di II grado.
Una sentenza del TAR Lazio del 2025 ha consentito l’accesso alle classi di concorso A-55 e A-56 ai diplomati AFAM in musica e canto jazz/popular. Se in fase di merito il TAR dovesse dare ragione ai ricorrenti, allora si aprirebbe la strada per riconoscere il suddetto titolo AFAM come abilitante per entrare in I fascia GPS per le supplenze o per accedere ai concorsi delle classi di concorso A-55 e A-56 o per ottenere passaggio di cattedra o di ruolo nella mobilità dei docenti.