Un alunno iscritto all’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” presso un Istituto di Istruzione Superiore Statale del Veneto si è visto notificare il provvedimento di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento, comunicato il 9 giugno 2026 a seguito dello scrutinio finale, è stato motivato dal Consiglio di classe con il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi del curricolo e la permanenza di carenze non superate.
Il quadro valutativo dell’alunno evidenziava tre insufficienze nelle materie caratterizzanti e scientifiche: un voto 5 in Matematica, un voto 5 in Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni e un voto 4 in Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione.
Lo studente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l’Istituto scolastico, costituitisi con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nel ricorso sono stati dedotti molteplici profili di illegittimità, tra cui il difetto di motivazione e di istruttoria, la presunta omessa considerazione dei voti positivi conseguiti in altre discipline e dell’elevato voto di comportamento. Inoltre, la difesa del ricorrente ha contestato la sproporzione della decisione, la carenza nella verbalizzazione delle operazioni del Consiglio di classe e l’assenza di dimostrazione circa l’effettiva incidenza delle attività di recupero svolte durante l’anno.
La Quarta Sezione del TAR per il Veneto, a seguito della camera di consiglio del 3 settembre 2026, ha respinto integralmente il ricorso con la sentenza n. 1782/2026 del 9 settembre 2026.
I magistrati hanno ribadito che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scolastiche costituisce un controllo esterno di stretta legittimità. Di conseguenza, il giudice non può sostituire il proprio giudizio a quello espresso dagli organi tecnici della scuola, salvo casi di manifesta illogicità, palese irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti, profili che nella fattispecie non sono stati riscontrati.
Nelle motivazioni della sentenza viene evidenziato che l’ammissione all’Esame di Stato presuppone, secondo la normativa vigente, il conseguimento della sufficienza in tutte le materie di scrutinio. La presenza di voti positivi in alcuni insegnamenti o di un condotta eccellente rientra in una valutazione unitaria e complessiva del Consiglio di classe, che può legittimamente ritenerli soccombenti rispetto a gravi lacune nelle discipline di indirizzo.
In merito al percorso formativo, la documentazione ha provato l’effettiva predisposizione di corsi di sostegno, attività di recupero e relative verifiche da parte dell’istituto. I giudici hanno comunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali difetti di comunicazione alle famiglie o mancanze organizzative della scuola nelle attività di recupero non viziano il giudizio finale di non ammissione, il quale deve fondarsi esclusivamente sul reale livello di competenze raggiunto dallo studente.
Il TAR ha dunque confermato la legittimità dell’operato della scuola e respinto il ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità delle questioni giuridiche affrontate.