Un giovane studente affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (diagnosticato con dislessia, discalculia e disgrafia) ha impugnato davanti alla giustizia amministrativa l’esito negativo dell’Esame di Stato, sostenuto nel giugno 2023 presso un Liceo Artistico Musicale e Coreutico. Assistito dal proprio legale, il candidato ha lamentato che la Commissione d’esame non avrebbe adeguato la valutazione alle sue specifiche esigenze e gli avrebbe impedito la piena fruizione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel suo Piano Didattico Personalizzato (PDP).
La vicenda giudiziaria ha visto un primo snodo nel settembre 2023, quando il TAR Piemonte ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, ordinando alla scuola una rivalutazione delle prove in conformità con la normativa prevista per gli studenti con DSA. In adempimento dell’ordine giudiziale, la Commissione d’esame si è riunita nuovamente concedendo al candidato 60 minuti di tempo aggiuntivo per le prove scritte, la consultazione di mappe e schemi validati, nonché l’adozione di una griglia valutativa specifica per DSA che escludeva dal conteggio gli errori di ortografia, punteggiatura e coesione testuale.
Nonostante l’adozione di tali tutele, l’organo valutatore ha confermato l’esito negativo dell’esame, evidenziando gravi lacune di contenuto sia nella prova scritta di “Teoria Armonia e Composizione” (caratterizzata da marcati errori grammaticali e armonici), sia durante il colloquio orale. La nuova bocciatura è stata nuovamente impugnata dallo studente tramite motivi aggiunti, ma le successive richieste di sospensione sono state respinte sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato.
Con la sentenza n. 1763/2026, depositata l’11 agosto 2026, la Terza Sezione del TAR Piemonte ha respinto nel merito le doglianze dello studente. I giudici amministrativi hanno riaffermato che il giudizio espresso dal corpo docente costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo unicamente in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.
Entrando nel merito della Legge 170/2010, il Tribunale ha chiarito che la normativa non prevede un trattamento valutativo differenziato o più favorevole riguardo ai criteri di promozione. La legge impone alle istituzioni scolastiche di adottare una didattica personalizzata e strumenti compensativi o dispensativi al solo fine di eliminare le condizioni di svantaggio e consentire allo studente di dimostrare il proprio reale livello di preparazione. Lo scopo della norma è infatti il successo formativo, e non il conseguimento del titolo a prescindere dalle competenze effettivamente acquisite.
Un punto centrale della decisione riguarda l’eventuale incompleta o inadeguata attuazione del PDP nel corso dell’anno scolastico. Il TAR ha ribadito che le ipotetiche carenze dell’istituto scolastico non possono portare a una promozione ordinata dal giudice (ope iudicis) qualora non sia stato raggiunto il livello minimo di preparazione. Ammettere alla classe successiva o diplomare uno studente impreparato finirebbe per danneggiarlo nel prosieguo degli studi o nell’inserimento lavorativo.
Le eventuali disfunzioni organizzative della scuola, ove dimostrate, possono al più fondare un’azione autonoma per il risarcimento del danno, ma non consentono di alterare l’esito negativo delle prove d’esame.
Riconosciuta la completezza e la coerenza della motivazione fornita dalla Commissione d’esame, il TAR Piemonte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse e ha respinto integralmente il ricorso per motivi aggiunti, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.