Home Archivio storico 1998-2013 Attività parlamentare Il congedo parentale potrà essere fruito anche in “ore”

Il congedo parentale potrà essere fruito anche in “ore”

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Si tratta del miglioramento delle disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, previste dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000, confermata dall’art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, in cui si esplicita che astensione facoltativa del genitore, che può essere chiesta entro gli otto anni di vita del figlio può essere frazionato in mesi, settimane o giorni. 
Quando verrà approvato il decreto “salva infrazioni” , si potrà richiedere l’astensione facoltativa per il figlio che non abbia compiuto gli otto anni di età, anche in frazione orarie, oltre che in giorni o mesi. Nella bozza del decreto all’art. 17 è scritto che sarà la contrattazione collettiva nazionale di lavoro a stabilire le modalità di fruizione oraria del congedo parentale e i criteri di calcolo della base oraria per l’equiparazione di un dato monte orario alla giornata lavorativa. Il commento non può che essere positivo, sottolineando che si tratta un provvedimento di grande civiltà che ci allinea all’Europa e dà un elemento aggiuntivo al prossimo CCNL della scuola. 
Infatti i congedi parentali sono uno strumento normativo molto utilizzato nell’ambito scolastico, sia dai docenti che dal personale ata. Quando verrà approvato questo decreto, denominato “salva infrazioni”, i genitori di figli con età inferiore agli otto anni , avranno la possibilità, anziché di assentarsi dal servizio per l’intera giornata lavorativa, di diminuire l’orario di servizio, come se chiedessero un permesso breve ma senza l’obbligo di recuperarlo. Questo provvedimento apre anche un’altra discussione, che sarebbe quella di rivedere il CCNL e i CCNI anche in relazione alle direttive europee, che troppo spesso vedono l’Italia infrangerle, incorrendo in sanzioni pecuniarie del tutto evitabili.