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Il docente di sostegno e la sostituzione del collega assente: cosa dice la normativa

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Può un docente di sostegno essere chiamato per la sostituzione dei colleghi assenti?

La sostituzione non è legittima come indicato dallo stesso Ministero dell’Istruzione, ma puntualmente viene disattesa in moltissime occasioni.

In un caso, i docenti di sostegno, in presenza del proprio alunno da seguire, vengono assegnati alla supplenza in altre classi, lasciando quindi da solo l’alunno disabile.

In un altro, la supplenza viene assegnata al docente di sostegno nella stessa classe dell’alunno disabile che si segue.

In entrambi i casi la procedura è illegittima.

Cosa dice la normativa

Il docente di sostegno, secondo quanto richiamato dall’art. 15 dell’OM n. 90/2001 e dal DPR n. 122/2009, sono docenti contitolari della classe, ai quali è affidata la cura particolare di un allievo.

Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, pubblicate dal Miur con nota prot. n. 4274/2009, ricorda che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Per quanto riguarda le supplenze, il Miur, con la nota prot. n. 9839/2010, relativa alle supplenze temporanee dei docenti, sottolinea che “appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

Dunque il docente di sostegno, tranne in casi eccezionali, può essere distolto dalla cura del proprio alunno per effettuare una supplenza in altra classe, né sostituite il docente curricolare contitolare della classe.