La mobilità del personale ATA, in uscita con molta probabilità nel mese di marzo, sarà regolamentata da un’O.M. emanata del Ministro dell’Istruzione e del Merito; la stessa oltre a disporre chi può fare la domanda indicando i tempi entro cui, sarà possibile presentarla.
Possono presentare domanda di mobilità territoriale per lo stesso profilo:
• Il personale ATA appartenente al ruolo provinciale, con contratto a tempo indeterminato;
• Il personale ATA che per qualsiasi motivo è in attesa della sede di titolarità;
• Il personale docente considerato inidoneo all’insegnamento e transitato nei ruoli del personale ATA;
• Il personale docente appartenente alle classi di concorso B-33 e B-32, transitato nei ruoli del personale ATA;
• Il personale ATA che ha perso la sede di titolarità, avendo accettato nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale;
• Il personale ATA che, assunto a tempo parziale, ha trasformato il proprio contratto a tempo pieno.
Per i funzionari dell’elevata qualificazione, ex DSGA, vige il vincolo triennale, per cui possono fare domanda: chi ha superato il triennio e chi pur se vincolato, rientra in una delle categorie indicate ai commi 7 e 8 dell’art. 34 o si trova in una delle condizioni previste dall’art. 40 del CCNI del gennaio 2025.
La mobilità territoriale consente al personale ATA, con contratto a tempo indeterminato o appartenente a una delle categorie suddette, di poter presentare la domanda di mobilità, chiedendo il trasferimento dalla sede di titolarità a un’altra dello stesso comune o della stessa o altra provincia.
Può presentare domanda di mobilità professionale da un profilo a un altro o aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area, il personale ATA in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto secondo le nuove disposizioni indicate dal CCNL 2019/2021. Fermo restante la validità dei titoli previsti dal CCNL/scuola 2007 già in possesso degli interessati.
Il personale ATA nel presentare un’unica domanda per il trasferimento può indicare fino a un massimo di 15 preferenze indicando codici delle scuole e codici sintetici dei comuni o delle province. Nel caso di mobilità interprovinciale è possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
• I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità;
• II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla medesima provincia;
• III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.