Home Personale Il docente di sostegno può essere utilizzato per supplenze brevi?

Il docente di sostegno può essere utilizzato per supplenze brevi?

CONDIVIDI

Sono molti i casi che ci vengono segnalati in cui si racconta di docenti specializzati sul sostegno che sostituiscono colleghi curriculari.

In questo caso il docente di sostegno nelle ore di supplenza non ricopre il proprio ruolo diventando, per quelle ore, docente curriculare e, quindi, costretto ad interrompere il lavoro di inclusione.

Tale procedura è illegittima, perché, come specificato dal Miur nelle Linee guida sull’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità, l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione.

Dal punto di vista normativo abbiamo anche altri riferimenti: l’art.13 comma 6, della Legge 104/92 dispone chiaramente che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”, ma sancisce al contempo che, “in presenza dell’alunno con disabilità, mai il docente di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente”.

{loadposition carta-docente}

Inoltre, tutto ciò è stato ribadito anche dalla Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

Nel caso di assenza dell’alunno disabile, non abbiamo un concreto indirizzo in merito, ma spesso il dirigente valuta di caso in caso, dove spesso si preferisce applicare “alla lettera” la norma che vieta comunque l’utilizzo del docente di sostegno per supplenze brevi anche in caso di assenza dell’alunno assegnatogli, ma non sono poche le decisioni in cui si applica la dicitura “salvo situazioni eccezionali”, per usufruire di sostituzioni di docenti curriculari con docenti di sostegno, solo nel caso lo studente disabile sia assente e quindi, la supplenza non rechi alcun danno a quest’ultimo.

 

{loadposition facebook}