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Il docente ha l’obbligo della consegna degli alunni ai genitori?

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Alcuni docenti ci chiedono se rientra nei compiti del docente la consegna degli alunni ai genitori dopo la fine dell’orario di lezione.

La domanda ci viene posta perché alcuni dirigenti scolastici obbligano i docenti, soprattutto della scuola primaria, ad accompagnare gli studenti fino all’uscita dell’edificio scolastico, attendendo l’arrivo dei genitori per la loro consegna.

In alcuni casi si chiede al docente dell’ultima ora di lezione di accompagnare gli studenti fino alla fermata dello scuolabus attendendo la partenza dello stesso.

Cosa dice la norma al riguardo rispetto la vigilanza degli alunni durante l’entrata e l’uscita da scuola? Esiste realmente l’obbligo per gli insegnanti, imposto da alcuni dirigenti scolastici, di attendere l’arrivo dei genitori per la consegna dello studente minore?

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. Nello specifico l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti. Nel caso qualche genitore non fosse presente, quali sono i compiti del docente? In tal caso il docente non ha l’obbligo di servizio di attendere l’arrivo del genitore o di accompagnarlo a casa o alla fermata dello scuolabus, ma ha solo l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico o al vicario, della mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici.

In buona sostanza il docente non ha obblighi giuridici o contrattuali di portare l’alunno allo scuolabus, o di attendere a scuola insieme all’alunno l’arrivo del genitore, ma ha invece l’obbligo di segnalare al Ds, per evitare una possibile “culpa in vigilando”, la mancata presenza del genitore dell’alunno all’uscita. Fatto questo il docente, consegna lo studente alla vigilanza del collaboratore scolastico o della persona preposta dal Ds a questo compito, e si può congedare dal servizio.

Altri obblighi di servizio imposti dal Ds al docente, come per esempio quello di attendere fino all’arrivo del genitore con l’alunno, come quello di accompagnare allo scuolabus gli studenti e attendere la partenza dello stesso, sono ordini di servizio illegittimi nella loro obbligatorietà.