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Incompatibilità nel Pubblico Impiego: amministratore SRLS: si può fare supplenza almeno al 50% con l’autorizzazione del DS?

Sara Adorno

Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.

Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.

Amministratore di società SRLS: si può lavorare almeno al 50% (supplenza) previa autorizzazione del DS? Qual è la normativa da citare in caso di convocazione?

A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “È necessario dichiarare la propria condizione di amministratore di SRLS. Il regime di incompatibilità prevede una deroga per i lavoratori con orario a tempo parziale che non superi il 50%. Tuttavia, in ogni caso, è necessario chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico di anno in anno. La normativa di riferimento è l’articolo 508 del Decreto Legislativo 297/94 e l’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, che vanno letti insieme, poiché il D.Lgs. 165/2001 riguarda l’intero panorama del pubblico impiego e il D.Lgs. 297/94 è specifico per il personale scolastico.”

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