Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.
Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.
A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “È necessario dichiarare la propria condizione di amministratore di SRLS. Il regime di incompatibilità prevede una deroga per i lavoratori con orario a tempo parziale che non superi il 50%. Tuttavia, in ogni caso, è necessario chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico di anno in anno. La normativa di riferimento è l’articolo 508 del Decreto Legislativo 297/94 e l’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001, che vanno letti insieme, poiché il D.Lgs. 165/2001 riguarda l’intero panorama del pubblico impiego e il D.Lgs. 297/94 è specifico per il personale scolastico.”