Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.
Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.
Il regime di incompatibilità che regola il pubblico impiego, e in particolare il settore scolastico, si applica in modo rigoroso anche al personale docente assunto a tempo determinato (precari), compresi coloro che accettano incarichi di supplenza.I rischi principali che corrono i docenti precari, e a cui devono prestare molta attenzione, sono legati principalmente alle dichiarazioni rese al momento della presa di servizio e alle conseguenze del mancato o mendace adempimento di tale obbligo,.Rischi e conseguenze per i docenti precari
1. Applicabilità del Regime di Incompatibilità
L’incompatibilità vale anche per il personale docente assunto a tempo determinato, come espressamente previsto dall’articolo 541 del Testo Unico sulla scuola e confermato da una pronuncia della Corte Costituzionale nel 2005. I docenti precari che assumono servizio, dopo l’individuazione per un incarico di supplenza annuale o temporanea, devono compilare un modulo di autocertificazione in cui sono tenuti a dichiarare la loro situazione riguardo al regime di incompatibilità.
2. Rischio di Dichiarazioni False o Omesse
Il momento della presa di servizio è cruciale. In questa sede, è necessario dichiarare sempre tutto (se si è titolari di Partita IVA, se si svolge un’altra attività lavorativa, o se ci si dimetterà da altro incarico presso un datore di lavoro pubblico o privato).La mancata o mendace dichiarazione dello svolgimento di attività incompatibili comporta rischi gravi:
• Conseguenze penali: Trattandosi di un’autocertificazione, dichiarare il falso o omettere la dichiarazione espone al rischio di una denuncia per falso ideologico. Le dichiarazioni false e mendaci potrebbero configurare uno dei reati più gravi del codice penale.
• Conseguenze disciplinari: L’esercizio di un’attività in presenza di incompatibilità implica la responsabilità disciplinare.
• Decadenza e Licenziamento: Si può incorrere nella decadenza dall’impiego pubblico e nella conseguenza gravissima di un licenziamento disciplinare. Tale sanzione è prevista per le falsità documentali o dichiarative commesse in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, secondo l’articolo 55-quater del Decreto Legislativo 165/2001,.
Consulenza per mitigare il rischio
Il consiglio, anche in caso di dubbio sull’eventuale incompatibilità di un’attività, è quello di non limitarsi a comunicare verbalmente la situazione in segreteria. Bisogna invece indicare l’attività esercitata “nero su bianco”, integrando una dichiarazione da far protocollare alla segreteria della scuola o inviandola a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),. Ciò permette di evitare di incorrere in sanzioni gravi per non aver dichiarato l’attività.