Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.
Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.
A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “Quello della professione di avvocato è uno dei punti più complessi (dolenti) del regime di incompatibilità per il personale scolastico. Esiste una normativa particolare che consente lo svolgimento dell’attività libero professionale. La giurisprudenza ha messo in dubbio la possibilità per il docente avvocato di patrocinare contenziosi nei confronti dell’amministrazione scolastica presso cui lavora. Sebbene l’orientamento prevalente consenta al docente avvocato di esercitare la professione anche nei riguardi dell’amministrazione scolastica, qualche intervento anche recente della Cassazione potrebbe porre in dubbio tale aspetto. È un tema particolarmente complesso che richiederebbe una trasmissione ad hoc“.