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Incompatibilità nel Pubblico Impiego: un docente a tempo indeterminato può attivare Partita IVA per consulenza scolastica e servizi di orientamento?

Sara Adorno

Prosegue il ciclo di appuntamenti della rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata all’approfondimento del diritto scolastico, realizzata in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
La nuova diretta di venerdì 5 dicembre ha visto protagonisti l’avvocato Dino Caudullo ed Elisa Cosentino, avvocato del Foro di Enna. Tema dell’incontro: “Le incompatibilità nel pubblico impiego e il regime speciale del personale docente”.

Durante la diretta, i due esperti hanno analizzato le principali norme che regolano le incompatibilità dei dipendenti pubblici — dagli articoli 98 della Costituzione e 53 del D.Lgs. 165/2001, fino all’art. 60 del DPR 3/1957 — che vietano ai pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali, industriali o professionali, o di assumere incarichi alle dipendenze di privati. Verranno illustrate anche le deroghe previste per il personale a tempo parziale con orario non superiore al 50% e gli obblighi di comunicazione preventiva al datore di lavoro.

Un docente a tempo indeterminato full-time può attivare una Partita IVA per svolgere la classificazione ATECO che non prevede iscrizione all’albo: consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico?

A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “Trattandosi di un’attività professionale (non libero professionale) rispetto a un rapporto di lavoro full-time, ritengo che non possa essere considerata compatibile con l’attività di docente della scuola statale,. In questi casi dubbi, il consiglio è quello di premurarsi di chiedere un’autorizzazione preventiva al dirigente scolastico. Il dirigente valuterà se nello specifico questa attività, essendo di consulenza scolastica, possa essere al limite dell’incompatibilità con l’attività di docente e con l’orario di insegnamento. Una volta ottenuta l’autorizzazione preventiva all’inizio di ciascun anno scolastico, non si incorre in misure disciplinari”.

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