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Incostituzionalità del contributo di solidarietà

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La legge 15 luglio 2011, n. 111 contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Questo contributo cd. di solidarietà è stato però dichiarato illegittimo dalla sentenza n 116/2013 della Corte Costituzionale, per cui l’Inps ha dovuto procedere alla rideterminazione degli importi di pensione e a restituire il contributo trattenuto per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con messaggio n. 11243 dell’11 luglio 2013 l’Istituto previdenziale spiega che per la Gestione ex INPDAP, la trattenuta per contributo di perequazione è sospesa dalla rata di luglio 2013.
Pertanto sulla rata di luglio 2013 è ripristinato il pagamento senza il contributo ed è rideterminata la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile. 
Sulla mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013, che verranno tassate:
  • con tassazione ad aliquota massima nel caso di titolari di unica prestazione
  • con tassazione ad aliquota proporzionale nel caso di titolari di plurime prestazioni pensionistiche.

Con successivo messaggio saranno comunicate le modalità di restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di perequazione per gli anni 2011 e 2012.