Home Personale L’11 giugno si vota. I chiarimenti sulle ferie e permessi dei docenti

L’11 giugno si vota. I chiarimenti sulle ferie e permessi dei docenti

CONDIVIDI

Le Elezioni Comunali 2017 si terranno l’11 giugno nelle regioni a statuto ordinario, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Per il turno di ballottaggio si tornerà a votare il 25 giugno.

Complessivamente, considerando tutte le regioni, sono interessati gli elettori di 1.010 comuni, di cui 785 appartenenti a regioni ordinarie e 225 a regioni a statuto speciale.


In occasione delle elezioni e dei referendum vengono utilizzati molte scuole pubbliche. Sono sempre i sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l’individuazione degli edifici scolastici per l’insediamento dei vari seggi e il voto. 

Ovviamente le ricadute sulle attività della scuola e, quindi, sugli obblighi del personale, dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco del comune di quella scuola.


La Flc Cgil ha preparato una scheda riassuntiva in vista della tornata elettorale: ad esempio nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni stanno a casa e, quindi, nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, che DSGA, che docente o ATA, è tenuto a prestare servizio (né potrebbe farlo).

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia e la predisposizione dei locali, dei seggi e di quanto necessario, è del Comune, che provvede con proprio personale. È possibile, previo accordo per stabilire adeguati e corrispondenti compensi da parte del Comune, utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola per l’espletamento di questi compiti, per la vigilanza o per le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell’istituto. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

 

{loadposition carta-docente}

 


FERIE

Nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo  della scuola come seggio elettorale.


PERMESSI

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all’anno).

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007.

La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all’art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007. Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ed ottenere – permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.


Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un’autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l’elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell’art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo. Sono previste agevolazioni tariffarie, per treni, navi e aerei, per gli elettori sia in Italia che all’estero. 

 

{loadposition facebook}