L’introduzione della “nuova procedura” di valutazione dei Dirigenti Scolastici, prevista dal decreto-legge 71/2024 e avviata per l’anno scolastico 2024/2025, ha generato un acceso dibattito nel mondo della Scuola, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) da una parte e le OO.SS. dall’altra. Sebbene il MIM lo presenti come lo strumento necessario per superare decenni di stallo valutativo — spesso liquidato come una mera ‘pantomima’ — le OO.SS. sollevano obiezioni sostanziali su metodologie e criteri.
La recente diffusione dei dati di performance ha rinvigorito questo scontro, trasformando dubbi latenti in un’analisi serrata sulla validità del modello adottato. In questo scenario, sorge spontaneo un interrogativo fondamentale: come si conciliano Trasparenza Amministrativa e Valutazione della Dirigenza Scolastica?
L’ingresso del concetto di “Amministrazione Trasparente” nel tessuto connettivo della Scuola italiana non ha rappresentato una mera operazione di restyling burocratico, bensì una ridefinizione ontologica del rapporto tra l’istituzione scolastica e la società civile. Se il D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) aveva introdotto il ciclo della performance, è con il D. Lgs. 33/2013 (e successive modifiche dal D. Lgs. 97/2016, il c.d. FOIA italiano) che la trasparenza cessa di essere strumento di controllo interno per divenire leva di accountability diffusa.
In questo scenario, la figura del Dirigente Scolastico (DS) si trova al crocevia di pressioni divergenti: da un lato, l’obbligo di garantire la trasparenza degli atti dell’istituzione; dall’altro, la propria esposizione personale e professionale come soggetto valutato.
L’obiettivo di questo contributo è analizzare se l’attuale architettura della trasparenza, applicata alla valutazione dei Dirigenti Scolastici, riesca effettivamente a restituire all’utenza la complessità dell’azione dirigenziale o se, al contrario, rischi di appiattirsi su una ritualità formale priva di valore euristico.
L’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 impone obblighi stringenti per i titolari di incarichi dirigenziali, che si estendono dalla pubblicazione del curriculum vitae ai dati retributivi, fino agli importi di viaggi di servizio e missioni. Tuttavia, il punctum dolens risiede nella lett. j) del comma 1, che prevede la pubblicazione dei “dati relativi all’applicazione o meno, per l’anno di riferimento, della valutazione della performance e l’ammontare del premio corrisposto”.
Per il Dirigente Scolastico, la cui valutazione è disciplinata in via speciale dall’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 e regolamentata dal D.P.R. 80/2013 (Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione), la pubblicità degli esiti valutativi assume connotati peculiari. A differenza della dirigenza amministrativa “pura”, il Dirigente Scolastico opera in un contesto caratterizzato da:
La trasparenza, in questo contesto, rischia di creare un “effetto distorsivo”: la pubblicazione del premio di risultato, slegata dalla narrazione del contesto socio-economico in cui la Scuola opera, può generare giudizi sommari che non tengono conto del valore aggiunto (per usare un termine INVALSI) prodotto dal dirigente in contesti difficili.
Il cuore del problema risiede negli strumenti di valutazione che alimentano la sezione “Amministrazione Trasparente”. Il modello attuale si basa sul Portfolio del Dirigente e sulla definizione di obiettivi legati al RAV (Rapporto di Autovalutazione) e al PdM (Piano di Miglioramento).
Tuttavia, emergono tre criticità sistemiche che inficiano la qualità del dato reso trasparente:
Un aspetto sovente sottovalutato riguarda l’intersezione tra trasparenza e Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Sebbene il Garante per la Privacy e l’ANAC abbiano chiarito che la pubblicazione dei dati dirigenziali è lecita in quanto bilanciata dall’interesse pubblico, la “perennità” del dato online solleva questioni etiche.
La valutazione negativa di un dirigente, o il mancato raggiungimento degli obiettivi, una volta pubblicati, restano indicizzati nei motori di ricerca, costruendo una “fedina professionale digitale” che può pregiudicare la mobilità o la reputazione del Dirigente Scolastico ben oltre il singolo episodio o anno scolastico. In un sistema dove la valutazione è ancora percepita come sanzionatoria piuttosto che formativa, la trasparenza diventa un’arma a doppio taglio che può incentivare comportamenti di “management difensivo”: il dirigente evita scelte coraggiose o innovative (e quindi rischiose) per non compromettere gli indicatori di performance pubblici.
Alla luce di quanto esposto, affinché la sezione “Amministrazione Trasparente” diventi un reale strumento di democrazia scolastica e non un mero adempimento formale sanzionato dall’OIV, occorre un cambio di paradigma:
La trasparenza amministrativa applicata alla valutazione dei Dirigenti Scolastici è una conquista irrinunciabile di civiltà giuridica, ma nella sua attuale attuazione rischia di essere un “gigante dai piedi d’argilla”.
Se vogliamo che la valutazione serva a migliorare la scuola e non solo a distribuire salario accessorio, dobbiamo pretendere una trasparenza che vada oltre il dato tabellare.
Il Dirigente Scolastico del futuro non deve essere valutato solo su “quanto” ha speso o su “quante” circolari ha emesso, ma sulla capacità di generare valore pubblico. E questo valore, per essere trasparente, necessita di metriche qualitative nuove, capaci di raccontare la Scuola non come un ufficio protocollo, ma come comunità educante in evoluzione. Fino ad allora, la sezione “Amministrazione Trasparente” rimarrà, per molti dirigenti, un obbligo da temere, e per molti cittadini, una pagina web incomprensibile.