Home Personale La nota sugli organici Ata 2015/2016

La nota sugli organici Ata 2015/2016

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Dal 25 agosto saranno attivate le funzioni di trasmissione al Sistema Informativo per consentire eventuali adeguamenti dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.

Lo ha comunicato il Miur con la nota 22173 del 27 luglio 2015, con la quale ha illustrato agli U.s.r. le attività da porre in essere nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

Per quanto riguarda l’organico dei Dsga, per le scuole sottodimensionate il posto di Dsga può essere istituito, esclusivamente nella fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate. In alternativa, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Dsga di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. Si darà di norma priorità agli incarichi aggiuntivi a Dsga di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sotto-dimensionate, salvo i casi in cui considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l’attivazione dei posti.

AI fine, di evitare che i Dsga in esubero siano utilizzati in altra provincia è necessario che gli Us.r. tengano conto dei seguenti criteri:

1) Nelle province nelle quali l’esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri definiti nel CCNI sulle utilizzazioni.

2) Nelle province nelle quali l’esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all’abbinamento delle scuole nel limite del numero dei Dsga in esubero da riassorbire.

3) Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a Dsga di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normo-dimensionata.

Per quanto riguarda, invece, l’organico degli altri profili Ata, l’attivazione di posti può avvenire, sulla base delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, esclusivamente a mezzo di compensazione con un corrispondente numero di posti già previsti in organico di diritto per i quali gli U.s.r. ritengano possibile la revoca del funzionamento e per i quali siano cessatele condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione.

Dopo attenta valutazione, sarà possibile autorizzare motivate deroghe, qualora le risorse di organico assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con disabilità o per garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo, del primo ciclo. In tali casi dovrà essere assicurata la presenza di collaboratori scolastici necessari per il normale espletamento dell’orario scolastico garantendo almeno un collaboratore per plesso, e, in ogni caso, in numero adeguato che possa consentire la sostituzione nelle sedi staccate in caso di assenza e la copertura del tempo scuola, nonché di assistenti amministrativi per far fronte a situazioni di particolare complessità amministrativa e di eccezionale carico di lavoro dovute anche alla necessità di attuare le previsioni della legge 107/2015, ovvero di assistenti tecnici al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori nonché in presenza di significativa riduzione per la presenza di esternalizzazioni.

Inoltre, sarà possibile l’attivazione di ulteriori posti nelle istituzioni nelle quali si verifichi alta concentrazione di personale inidoneo (1 posto ogni 2-3 unità di tale personale o con mansioni ridotte nel profilo professionale di collaboratore scolastico o assistente amministrativo o tecnico) ovvero nei casi nei quali non sia possibile garantire, in altro modo, le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità.