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La relazione tecnica del Mef sulle ferie dei docenti parte da presupposti errati

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La risposta a queste domande è scritta nella relazione tecnica allegata al testo di legge e predisposta dal ministero dell’Economia (si veda precedente articolo pubblicato su questo sito). Questa relazione tecnica del Mef esamina con la lente d’ingrandimento le riduzioni di spesa e fa i conti con la calcolatrice sulle ferie “effettivamente fruite” dai docenti, non solo di quelle estive, ma anche di quelle di Natale e Pasqua. 
Cosa emerge da questa relazione tecnica che ha il carattere di indagine conoscitiva? Emergono dati sconcertanti, che danno della categoria docenti un’idea forviante e a nostro avviso poco reale. Nella relazione ispettiva del Mef si esamina, con un evidente pregiudizio, il monte ferie effettivamente fruito dai docenti. 
Dalla relazione si ricava che durante le vacanze di Natale e Pasqua, il docente gode da un minimo di 13 ad un massimo di 16 giorni di ferie e durante il periodo estivo sta sotto l’ombrellone o a godersi la frescura dei monti per un periodo compreso tra i 78 e gli 87 giorni. Considerato, troviamo ancora scritto nella relazione tecnica, che il contratto dei docenti prevede al massimo 47 giorni di ferie l’anno, si “ricava che i giorni di sospensione delle lezioni durante il periodo estivo nei quali i docenti dovranno assicurare la presenza, perché non copribili per incapienza di ferie” oscillano da 44 a 53. 
“Si tratta – sottolinea la relazione – di un numero sufficiente ad assicurare lo svolgimenti degli scrutini, degli esami di Stato, di ogni attività valutativa e anche delle attività preparatorie all’inizio dell’anno scolastico”. 
Questa relazione tecnica è molto lacunosa e relaziona casi limite che sono individuabili unicamente nelle scuole secondarie di primo grado. Mentre il discorso è completamente falso per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, dove fino alla metà del mese di luglio si svolgono gli esami di stato e anche i corsi di recupero per gli allievi che hanno avuto la sospensione del giudizio. Vogliamo ricordare il D.M. 80 del 3 ottobre 2007 che all’art. 6 impone un rientro forzato dalla ferie ben prima del 31 agosto, in quanto il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, deve procedere alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 
Bisogna essere onesti e dirle certe cose nelle relazioni tecniche: ci sono anche docenti che non riescono a fruire nemmeno dei 36 giorni di ferie estive. Vorremmo chiedere anche un’altra delucidazione ai solerti tecnici del Mef: come hanno calcolato i 47 giorni di ferie che i docenti avrebbero per contratto? Potrebbero darci precisazioni al riguardo? 
Dalla relazione tecnica emerge anche un altro dato che ci fa capire il perché di questa manovra di risparmio. Infatti in questa eloquente relazione c’è scritto che: “si contano oltre 7 mila spezzoni orario per le medie e oltre 13mila per le superiori, quindi con la copertura “gratuita” delle 6 ore di aumento dell’orario di servizio dei docenti, si andrebbe a risparmiare, secondo i “tecnici” del Mef, almeno 120 milioni di euro l’anno per l’eliminazione degli “spezzoni orari coperti con ore eccedenti strutturali”. 
Questo ci fa capire che il MIUR dà in pasto i suoi dipendenti alla macchina famelica del Mef e non esiste nessun progetto pedagogico dietro questo lucroso provvedimento.