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Aggiornato il 09.11.2025
alle 23:46

La resa del conto giudiziale. Il Dirigente e i soggetti coinvolti: termini e procedura – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano

Ogni amministrazione, e soggetto in essa operante, ha l’obbligo di dare riscontro delle proprie azioni attraverso la rendicontazione. Obbligo presente nel nostro ordinamento giuridico da tempo immemorabile. La “resa del conto”, pertanto, risponde all’esigenza fondamentale di verifica di sana gestione della amministrazione ed all’esigenza che il soggetto, che ha durante il periodo di svolgimento delle attività di gestione il maneggio di beni dello Stato, renda conto del proprio operato, per l’accertamento di eventuale responsabilità personale.

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Il giudizio di conto previsto dal D. Lgs. 174 del 26 agosto 2016, e dal D.Lgs. correttivo n. 114 del 7 ottobre 2019, dunque, è svolto nell’interesse:

 a) dei cittadini, perché le risorse dei contribuenti versati, o prelevati dallo Stato, possano venire sottoposte a una valutazione di conformità alla legge sulla base delle regole della giurisdizione contabile;

b) della pubblica amministrazione onde poter accertare che il soggetto (agente contabile) non abbia agito in suo danno;

c) dell’agente che, indotto a un comportamento virtuoso dalla prospettiva del controllo e del giudizio, è sollevato da qualsiasi responsabilità quando la gestione è correttamente svolta. Nell’amministrazione scolastica il Dirigente scolastico che correttamente agisce nel rispetto dei regolamenti e disposizioni contabili, ha l’interesse alla valutazione e giudizio sull’operato dei soggetti che “maneggiano” su sue indicazioni e disposizioni il denaro pubblico affidatogli di cui è responsabile diretto.

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