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Le deleghe del dirigente ai suoi collaboratori, non costituiscono affidamento di mansioni superiori. A dirlo è una norma legislativa.

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Il potere piace a tutti, ma la sua gestione dovrebbe tenere conto della legge. Per dirla con una famosa locuzione latina, potremmo dire: “Ubi maior, minor cessat“, per cui la supremazia gerarchica della legge è superiore rispetto all’utilizzo di strategie di gestione dal valore inferiore. Per usare un’altra locuzione latina, potremmo dire: “Dura lex, sed lex“.

Questa premessa è di fondamentale importanza per dare una risposta, sul piano prettamente legislativo, ad una interessante domanda di una nostra lettrice: “Il mio dirigente scolastico, per un impedimento dell’ultimo momento ha delegato uno dei suoi fidati collaboratori, a “presidere” un collegio docenti ordinario in cui si sarebbe dovuto deliberare su ordini del giorno molto importanti. Poteva delegare un suo collaboratore a svolgere la funzione di Presidente del Collegio dei docenti?”.

Prima di dare una risposta strettamente normativa e rigidamente legata alla legislazione vigente, bisogna dire che in tutte le cose bisognerebbe utilizzare il buon senso e procedere in modo assolutamente funzionale all’eccessiva macchina burocratica delle scuole. In ragione di quanto suddetto, il legislatore dovrebbe intervenire rendendo possibile, almeno in condizioni di emergenza e di urgenza, la sostituzione temporanea del dirigente scolastico per l’approvazione di pratiche non rimandabili con scadenze non procrastinabili.

Il Collegio docenti è presieduto dal ds

Ai sensi del Testo Unico della scuola, art.7 c.1 del d.lgs. 16 aprile 1994, è chiaramente disposto che: “Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside“. Quindi è proprio la legge a destinare il ruolo di Presidente del Collegio dei docenti al dirigente scolastico. La norma legislativa non prevede, in caso di assenza o legittimo impedimento a presenziare del dirigente scolastico, la possibilità di avere un supplente che possa ricoprire il ruolo di Presidente del Collegio al posto del capo di Istituto.

Quindi, a rigore di norma legislativa, non esistono funzioni vicarie, tali da consentire la sostituzione del dirigente scolastico nel suo ruolo più importante, ovvero la Presidenza del Collegio docenti.

Illegittima la delega di mansione superiore

Sempre a rigore di normativa giuridica, quindi di legge vigente, è importante ricordare, se ce ne fosse realmente bisogno, che l’art. 14 c. 22 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 il 7 agosto 2012, dà una interpretazione autentica della norma legislativa prevista nel Testo Unico del pubblico impiego 165/2001 in riferimento all’art.25 comma 5.

È bene ricordare che tale interpretazione autentica, aggiorna proprio l’art.25, comma 5 del d.lgs. 165/2001, proprio riguardo l’abuso e l’eccesso delle deleghe promulagate dai dirigenti verso alcuni loro collaboratori. Quindi è importante leggere con attenzione quanto scritto dalla norma, proposta dall’allora Presidente del Consiglio Mario Monti e poi pubblicata dopo la firma dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dell’ex Guardasigilli Paola Severino, all’art.14, comma 22, del decreto legge 95/2012.

In tale norma è scritto: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero…”. Dalla interpretazione autentica della normativa legislativa suddetta, la delega del dirigente scolastico ad uno dei suoi collaboratori, “non costituisce affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie“, quindi il dirigente scolastico che affida il ruolo di presidente del Collegio ad un suo fidato collaboratore, costituisce una delega di mansione superiore e di funzione vicaria, quindi sarebbe una delega illegittima.

Regolamenti dei collegi docenti

È giusto evidenziare che sono diversi i regolamenti di Collegio dei docenti che, ignorando la normativa legislativa, ritengono normale e quindi possibile, che, in assenza del dirigente scolastico, la funzione della Presidenza del Collegio dei docenti venga delegata ad un collaboratore del dirigente scolastico. Si tratta di regolamenti collegiali che, senza un supporto normativo e giuridico, superano la legge e prevedono quanto la legge non consente oltre a non prevedere.

Quello che sicuramente è errato supporre da parte di qualche presunto esperto di legislazione scolastica, è pensare che il decreto legge 95/2012 stabilisca quali sono le deleghe possibili e quali quelle illegittime, e su questa suddivisione immaginaria, stabilire che la delega della presidenza del Collegio ad un collaboratore sia cosa consentita dalla legge. Purtroppo bisognerebbe prendere atto che i saggi latini, non avevano torto: “Dura lex, sed lex“.