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Malattia professionale e infortuni, il certificato medico non sarà trasmesso più dal datore di lavoro

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Dal 22 marzo è entrato in vigore il decreto 151/2015, stabilendo che la comunicazione all’Inail in caso di infortunio o malattia professionale spetta al medico del dipendente e non più al datore di lavoro.

Per cui, dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, diventano operative le disposizioni previste dall’art. 21 che ha novellato l’art. 53 del testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. n. 1124/1965), prevedendo che: “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.

Per quanto riguarda il termine, la circolare emanata dal Ministero della Salute, chiarisce che, in assenza di specifica indicazione temporale nella norma, lo stesso può essere “ragionevolmente individuato” entro le 24 ore dal giorno successivo alla prestazione effettuata. In caso di mancata osservanza, non è prevista alcuna sanzione.

Tuttavia, il datore di lavoro deve inviare obbligatoriamente la denuncia all’Inail per via telematica entro due giorni dall’infortunio o cinque dalla malattia professionale, riportando solo i riferimenti del certificato medico. In caso di mancata comunicazione le sanzioni vanno da 1290 a 7745 euro.

Come riporta il sito specializzato Studio Cataldi, i termini decorrono dall’avvenuta comunicazione, da parte del dipendente al datore di lavoro, dell’infortunio (avviso immediato) o della malattia professionale (entro 15 giorni), insieme al numero identificativo del certificato, alla data di rilascio e ai giorni di prognosi.

Ma il decreto 151/2015 porta altre novità: infatti, l’Inail ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale (prima la comunicazione doveva effettuarla il datore di lavoro anche per infortuni con prognosi superiori a 3 giorni).

Per approfondimenti:

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