Ai sensi degli artt. 12, comma 4, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e 13 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, applicabile anche agli esami di Stato oltre che ai pubblici concorsi, è legittima l’esclusione dall’esame di Stato del candidato sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare durante le prove; né sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’esclusione dall’esame risulta essere l’unica possibile conseguenza sanzionatoria, realmente dissuasiva e rieducativa, adottabile a fronte di un illecito di tal fatta realizzato il giorno stesso dell’esame.
A deciderlo è il Consiglio di Stato – Sezione settima, che con la sentenza n. 7341/2025 ha respinto un ricorso in appello presentato da una studentessa contro la sua esclusione dall’Esame di Stato del 2025.
L’esclusione era stata originariamente decisa dopo che la candidata era stata sorpresa a utilizzare un secondo telefono cellulare durante la prova scritta di italiano.
Sebbene la studentessa fosse stata provvisoriamente riammessa a sostenere le prove suppletive grazie a una precedente misura cautelare, ottenendo il diploma con una valutazione finale di 81/100, la sentenza del TAR che confermava l’esclusione aveva annullato tutti gli atti successivi.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’appello era infondato, confermando che l’uso del cellulare costituiva un illecito grave, e ha respinto la difesa della studentessa, compresa l’affermazione di un disturbo d’ansia non comunicato che rendeva necessario il secondo dispositivo.
La misura espulsiva non è ritenuta lesiva del principio di proporzionalità, specialmente quando la condotta tenuta dal candidato rivela un evidente intento fraudolento. Nel caso in esame, ciò era evidente nella scelta della candidata di consegnare un primo cellulare alla commissione e trattenerne un secondo all’insaputa di tutti.
L’esclusione dall’esame è considerata l’unica possibile conseguenza sanzionatoria realmente dissuasiva e rieducativa che può essere adottata a fronte di un illecito realizzato il giorno stesso della prova.
In definitiva, l’esclusione è un atto giustificato da un quadro normativo specifico per gli esami di Stato che attinge anche alle regole dei pubblici concorsi (Art. 13 D.P.R. 487/1994), e si basa sulla necessità di sanzionare rigorosamente, in modo non discrezionale, una condotta che mina l’integrità della prova, in particolare quando è presente un chiaro intento di aggirare le regole.