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Mobilità 2020, la documentazione delle precedenze – Le nostre FAQ

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Concludiamo la serie di FAQ sul tema della documentazione alle domande di mobilità

18) Come si documenta la precedenza per l’assistenza al coniuge, al figlio con disabilita’ grave ovvero l’assistenza da parte di chi esercita la tutela legale ( art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92)?

Tale precedenza è prevista nella prima fase dei trasferimenti solo tra distretti diversi dello stesso Comune, nella seconda fase ( provinciale) e nella terza fase ( interprovinciale).
La precedenza spetta anche ai genitori preadottivi del disabile in situazione di gravità. La preferenza spetta anche a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la legale tutela del disabile in situazione di gravità. Ricordiamo che la figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale ( nota 6 art.13 del CCNI). La tutela legale, individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria, deve essere documentata da parte di chi l’esercita mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 ( lett.g. comma 7 art.4 O.M.182/2000).
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all’assistenza del figlio disabile grave o siano scomparsi, la precedenza viene riconosciuta anche ad uno dei fratelli o delle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale (da documentare come sopra indicato).
Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistono il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio perché totalmente inabili (Sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), in questo caso devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
Per quanto riguarda l’assistenza al coniuge si intende anche la parte dell’unione civile, ai sensi della legge n.76 del 20.05.2016 (nota 7 art.13 del CCNI).
La documentazione da allegare alla domanda di trasferimento consiste in quella elencata nella Faq n.17 e cioè un certificato anche in fotocopia auto-autenticata dal quale risulti la situazione di gravità della disabilita’, la necessità di un’assistenza globale e permanente, come previsto dall’art.3 comma 3 della legge 104/92. Per quanto riguardo le dichiarazioni esse sono quelle indicate nella Faq 17 per le parti che interessano.

19) Come si documenta la precedenza in quanto coniuge di militare o di categoria equiparata?

I riferimenti normativi per fruire di questa precedenza sono l’art.17 della legge 28.07.1999 n. 226 e l’art.2 della legge 29.03.2001 n.86.
La precedenza spetta al docente coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata e al docente coniuge convivente con il personale a cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni delle citate norme.
Ai sensi della legge 76 del 20.05.2016, per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
La precedenza é prevista nelle operazioni di seconda fase (provinciale) e di terza fase (interprovinciale). Il docente per beneficiare di tale precedenza deve esprimere come prima preferenza, nella specifica sezione del modulo domanda, il Comune nel quale é stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto a domicilio all’atto del collocamento in congedo. L’ indicazione della preferenza sintetica per l’intero Comune di ricongiungimento ovvero per il distretto nel caso di Comuni con più distretti é obbligatoria.
Il docente dovrà inoltre contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda e allegare alla domanda un’autocertificazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito in tale sede di autorità, nonché una dichiarazione del coniuge resa sotto la personale responsabilità, ai sensi del DPR/445, con la quale il coniuge del docente dichiari di essere convivente con il docente richiedente la precedenza.

20) Come si documenta la precedenza per il docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità?

La precedenza spetta durante l’esercizio del mandato nella fase provinciale e interprovinciale dei trasferimenti a condizione che venga indicata come prima preferenza il Comune dove si sta esplicando il mandato ovvero per un distretto scolastico per i Comuni suddivisi in più distretti.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Se il trasferimento é ottenuto usufruendo della precedenza, al termine del mandato il docente rientra nella scuola e nella provincia in cui era titolare o assegnato prima del mandato, in caso di mancanza di posti, il docente viene individuato soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ ufficio.
La documentazione consiste in una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il docente attesta la carica ricoperta ad una certa data e l’amministrazione presso cui ricopre tale carica.