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Mobilità 2020, presentazione delle domande e problematiche connesse – le nostre FAQ

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Prima di rispondere alle seguenti 4 domande, le prime di una serie di Faq, indichiamo i riferimenti normativi (i documenti completi sono disponibili in un’apposita sezione):
O.M.23.3.2020, art.1 comma 2
C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.19, art.2 comma 2
C.C.N.L. del 19.4.2018, art.22, comma 4 lett. a1

Con le Faq di seguito proposte vedremo chi, una volta ottenuto il trasferimento territoriale nelle tre fasi ( comunale, provinciale, interprovinciale) o il passaggio di cattedra o di ruolo ( mobilità professionale) per il prossimo anno scolastico non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

1) Se ottengo il trasferimento a domanda volontaria con una preferenza puntuale (cioè indicando nella domanda una singola scuola), resterò ferma nella scuola ottenuta per tre anni?

Sì, se si otterrà il trasferimento in una scuola indicata nella domanda ( sezione preferenze) come preferenza puntuale, si rimarrà, per il triennio successivo, nella scuola in cui si otterrà il trasferimento.

2) Ottenere un trasferimento a domanda volontaria con una preferenza puntuale (scuola) si resterà nella scuola ottenuta per tre anni, indipendentemente dalle tre fasi dei trasferimenti a cui si partecipa?

Sì, i trasferimenti territoriali avvengono in tre fasi distinte (tra scuole dello stesso comune, tra scuole di comuni della stessa provincia, tra scuole di province diverse), indipendentemente dalla fase del trasferimento a cui si partecipa, se si otterrà il trasferimento in una scuola indicata con preferenza puntuale, si rimarrà per il triennio successivo nella nuova scuola di titolarità.

3) Partecipo alla fase comunale del trasferimento per scuole del comune di Roma. Se oltre alle preferenze puntuali esprimo anche una preferenza sintetica (distretto subcomunale) rimarrò bloccata per tre anni se otterrò una scuola compresa in quel distretto?

Sì, nella fase comunale dei trasferimenti nei comuni che comprendono due o più distretti, il docente resterà comunque bloccato per tre anni sia se otterrà il trasferimento con preferenza puntuale, come abbiamo detto nelle Faq 1) e 2) sia se otterrà il trasferimento in una scuola compresa in una preferenza sintetica (distretto subcomunale).

4) Sono una docente titolare su posto di sostegno, concluso il quinquiennio di permanenza su posto di sostegno, voglio partecipare al trasferimento su posto comune in altre scuole del Comune di Napoli, dove si trova la mia scuola di titolarità. Il Comune comprende più distretti, se esprimerò anche preferenze sintetiche (distretti subcomunali) e sarò trasferita in una delle scuole compresa nel distretto 47, ottenuta indicando il codice di questo distretto, sarò soggetta al blocco triennale, pur partecipando alla seconda fase dei trasferimenti?

Come la nostra lettrice ha correttamente indicato nella sua domanda, ricordiamo che i trasferimenti da sostegno a posto comune e viceversa sono gestiti nella seconda fase dei trasferimenti (la fase provinciale).
Il docente che partecipa al trasferimento da posto di sostegno a posto comune, come la nostra lettrice, o da posto comune a posto di sostegno nel comune dove si trova la scuola titolarità, pur partecipando alla fase provinciale, rimarrà bloccato per tre anni anche se otterrà una scuola espressa con preferenza sintetica (distretto subcomunale).

Quanto indicato nelle quattro faq oltre che per i trasferimenti vale anche per i passaggi di ruolo e per i passaggi di cattedra (gestiti nella terza fase della mobilità).

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