Home Personale Mobilità 2021: chi non può partecipare

Mobilità 2021: chi non può partecipare

CONDIVIDI

Chi non può partecipare alla mobilità 2021? Lo chiarisce bene la SCHEDA N.9/2021 realizzata da Cisl scuola, a riassumere le ordinanze del Ministero dell’Istruzione.

  1. Docenti che con la mobilità 2019/2020 e 2020/2021:
  • in qualunque fase della mobilità hanno ottenuto una scuola indicata puntualmente nelle preferenze;
  • nella fase 1 – COMUNALE – hanno ottenuto una scuola tramite la preferenza di distretto sub comunale;
  • nella fase 2 – da posto comune a sostegno e viceversa – hanno ottenuto una scuola tramite preferenza di distretto sub comunale nel medesimo comune di titolarità;
  • nella fase 3 – passaggio di ruolo/cattedra – hanno ottenuto una scuola tramite preferenza di distretto sub comunale nel medesimo comune di titolarità.

Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

  • domanda condizionata
  • trasferimenti d’ufficio
  • beneficiari precedenze art. 13 del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o
    di distretto sub-comunale espressamente richiesti

2. Tutti i neoassunti con decorrenza 2020/2021 da qualunque graduatoria sia avvenuta l’assunzione.

Il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

3. Docenti FIT assunti direttamente in ruolo con decorrenza 1° settembre 2019 per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 145/2018 ai vecchi percorsi FIT del D.Lvo 59/2017. In questa categoria rientrano i docenti assunti ai sensi del DM 631/2018.

Il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Il sistema non segnala l’eventuale blocco della mobilità

In fase di presentazione della domanda il sistema non segnala alcun blocco. Il Sistema in sede di convalida da parte degli uffici territoriali, prospetterà un messaggio con l’indicazione che l’aspirante non può partecipare alla mobilità e sarà l’ufficio a non convalidare la domanda tranne che per i casi che fanno eccezione alla regola generale.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Le ordinanze

Le scadenze

  • Personale docente: dal 29 marzo al 13 aprile 2021
  • Personale ATA: dal 29 marzo al 15 aprile 2021
  • Personale educativo: dal 15 aprile al 5 maggio 2021
  • Insegnanti di Religione Cattolica: dal 31 marzo al 26 aprile 2021

Le modalità

  • Personale docente, educativo e ATA: on-line tramite POLIS (utilizzando lo SPID o le credenziali rilasciate prima del 1° marzo 2021)
  • Insegnanti di religione cattolica: cartacea
  • Personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato dopo il termine: cartacea, all’UST per il tramite della scuola di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI.

LEGGI ANCHE