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Mobilità: la richiesta delle cattedre orario esterne non è differenziabile

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Per ottenere, con una maggiore probabilità matematica, il trasferimento in un dato comune interno alla provincia di titolarità o in una data provincia nel caso si trattasse di una  mobilità interprovinciale, spesso si usa richiedere, nell’istanza di mobilità, la voce cattedre orario esterne.
Questa opzione viene richiesta, per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado,  nella casella numero 35. In tale casella si può scegliere tra l’opzione A e quella B. La prima opzione si riferisce alle cattedre orario tra istituti dello stesso comune con esclusione delle cattedre orario tra istituti di comuni diversi, mentre la seconda opzione oltre a contemplare la possibilità di essere trasferiti su cattedre orario tra istituti dello stesso comune, contempla anche quella di poter ottenere  la titolarità in una cattedra orario tra istituti di comuni diversi.
La stessa opzione è presente anche nei modelli di trasferimento della scuola secondaria di primo grado, ma in questo caso  la casella di riferimento è la numero 34. Per quanto riguarda la modalità di assegnazione delle cattedre orario esterne, bisogna leggere con particolare attenzione l’art. 18 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità del 26 novembre 2014. In tale articolo, al comma 1, è scritto che i trasferimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole dello stesso comune o ubicati in comuni diversi,  saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

 

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Quindi se nelle su citate caselle 35 (per la scuola secondaria di secondo grado) e 34 (per la scuola secondaria di primo grado) il docente non ha operato nessuna spunta, non dovrà avere trasferimento su cattedre orario esterne, ma solo su cattedre interne alla stessa scuola.

È chiaro che chi non richiede le cattedre orario esterne, abbassa notevolmente la probabilità di trasferimento.
Bisogna sapere anche che la richiesta  di cattedre orario esterne nello stesso comune  o in comuni diversi, non è comunque differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti che agli ambiti territoriali.

Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito.

Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l’interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola. Quindi, per quanto suddetto, meditare su i pro e i contro di queste importanti opzioni.