Il CCNL 2019/2021 contiene importanti disposizioni per il personale ATA, disciplinando con l’articolo 69 i permessi per visite, terapie e prestazioni specialistiche. Questa norma sostituisce integralmente il precedente articolo 33 del CCNL 2018, mantenendo l’impianto generale ma precisando modalità di fruizione e gestione burocratica.
Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Il limite massimo è fissato in 18 ore per anno scolastico, un monte ore che deve comprendere anche i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede della prestazione medica e rientrare al lavoro. Questi permessi possono essere utilizzati sia su base oraria che giornaliera.
I permessi dell’art. 69 sono equiparati alle assenze per malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto e seguono lo stesso regime economico. Tuttavia, esiste una distinzione fondamentale in base alla modalità di utilizzo:
Il contratto stabilisce che i permessi orari dell’art. 69 non sono cumulabili nella stessa giornata con altre tipologie di permessi orari (come i riposi compensativi), fatta eccezione per i permessi previsti dalla Legge 104/1992 e per i congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001. Per quanto riguarda la richiesta, il dipendente deve presentare domanda con un preavviso di almeno tre giorni. In situazioni di particolare urgenza documentata, il termine può scendere a 24 ore e, comunque, la domanda deve pervenire prima dell’inizio dell’orario di lavoro del giorno interessato.
L’assenza deve essere giustificata tramite un’attestazione di presenza rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura (anche privata) dove si è svolta la prestazione. Tale documento, che deve indicare anche l’orario, può essere inoltrato dal dipendente o trasmesso direttamente dalla struttura all’amministrazione per via telematica. In caso di controllo medico-legale durante le fasce di reperibilità, l’attestazione di presenza presso la struttura medica giustifica l’assenza dal domicilio.
Il CCNL prevede clausole specifiche per situazioni complesse:
Resta comunque salva la possibilità per il dipendente di scegliere strade alternative. Invece di intaccare il monte ore dell’art. 69, il personale ATA può decidere di utilizzare i permessi brevi a recupero, i permessi per motivi familiari e personali o i riposi compensativi maturati per lavoro straordinario. In questi casi, si applicheranno le regole economiche e giuridiche specifiche dello strumento scelto.