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Mobilità professionale Ata, stipula contratti a tempo indeterminato

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Inoltre, il conferimento delle nomine potrà avvenire solo alla conclusione dell’accertamento, con idonea certificazione, della rispondenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione della domanda rispetto a quelli realmente posseduti. Il venir meno di tale condizione comporta la nullità del contratto di lavoro, ferme restando le conseguenze di carattere penale, civile e amministrativo.
A chiarirlo è il Miur con la nota prot. n. 1800/1 del 9 marzo 2012 indirizzata agli Uffici scolastici regionali, che sono invitati a procedere con urgenza alle nomine per la mobilità professionale secondo le consistenze indicate, per provincia e per profilo professionale, nell’elenco allegato al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, con il quale è stato disposto che le nomine per la mobilità professionale del personale Ata sono da effettuare utilizzando le graduatorie formulate ai sensi dell’articolo 9 del Ccni 3 dicembre 2009.
Con riferimento alle nomine per il profilo professionale di Dsga, gli Usr dovranno verificare che il posto da assegnare sia vacante e disponibile, oltre che nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2011/2012, anche nell’organico di diritto per il 2012/2013, ovviamente tenendo conto delle misure restrittive previste dall’articolo 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di dimensionamento scolastico, nonché i relativi piani, anche se non ancora completati nel corrente anno scolastico.  
La decorrenza giuridica delle nomine è il 1° settembre 2011, mentre la decorrenza economica si riferisce alla data di effettiva assunzione in servizio, che deve comunque avvenire entro cinque giorni dalla stipula del contratto, salvo le prescritte deroghe di legge.
Per la stipula del contratto tra il dirigente scolastico e il destinatario della nomina per mobilità professionale devono essere utilizzati gli appositi modelli che saranno quanto prima resi disponibili al Sidi, mentre l’invio del contratto al competente ufficio del Mef deve avvenire successivamente in modalità cartacea.
Il personale è soggetto al periodo di prova secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo 45 del vigente Ccnl scuola. Per i Dsga lo schema di contratto deve riportare la motivazione per effetto della quale non è previsto ulteriore corso di formazione rispetto alle attività connesse alla procedura della mobilità professionale.
In merito, infine, all’assegnazione della sede, al personale Ata beneficiario della mobilità professionale deve essere assegnata, per il corrente anno scolastico, la sede provvisoria di servizio utilizzando prioritariamente quelle sulle quali sia stato nominato personale supplente fino all’invio dell’avente titolo e che risultino, ovviamente, disponibili sino alla conclusione del corrente anno scolastico. La sede definitiva viene attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2012/2013.

Al personale che presti servizio nel profilo professionale di Dsga viene assegnata, quale sede provvisoria, la medesima sede di attuale servizio in qualità di Dsga, sempreché la medesima risulti disponibile per l’intero anno scolastico. Ed anche il collaboratore scolastico che stia già prestando servizio in profili professionali dell’area B avrà diritto a permanere nella medesima sede di servizio quale sede provvisoria per la nuova immissione in ruolo.