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Mobilità su COE, se non si viene riassorbiti su cattedra intera, si resta su COE

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Una nostra lettrice ci chiede come funziona la mobilità su cattedra oraria esterna per quanto riguarda gli anni scolastici successivi il trasferimento su COE. La suddetta lettrice ci scrive: “Il primo settembre 2019 sono arrivata con trasferimento d’ufficio su una COE. Nella graduatoria d’Istituto sono la prima e la DS sostiene che nonostante ciò devo essere io a restare sulla COE. Si sta agendo correttamente?”.

Ecco quando il trasferito su COE resta su COE

II docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente
competente. Per cui un docente che viene trasferito su COE, perché lo ha richiesto nella domanda di mobilità, potrà passare su una cattedra intera della sede di titolarità solo se viene riassorbito automaticamente su tale posto, in quanto si è liberata una cattedra (pensionamento, trasferimento in uscita…) o se ne è formata una nuova per crescita di organico.

I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

Per i motivi suddetti possiamo rispondere alla nostra lettrice che la sua Dirigente scolastica ha ragione ad assegnargli per il 2020/2021 la COE, anche se è la prima in graduatoria. La docente su COE non avendo avuto l’opportunità di essere riassorbita in una cattedra intera della scuola di titolarità, continuerà a restare nella COE che ha scelto nella fase della mobilità 2019/2020.

Quando la COE si forma ex novo, ecco cosa succede

A tal proposito è utile leggere il comma 8 dell’art.11 del CCNI sulla mobilità 2019/2022. In tale comma è specificato che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del suddetto contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 comma 1 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2018/2019 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

Bisogna specificare che in riferimento a quanto previsto al su citato art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.

Per cui se la cattedra orario esterna su stesso comune non è richiesta volontariamente da nessuno, per l’assegnazione di questa ad un docente della scuola, si applica rigidamente la graduatoria d’Istituto aggiornata al successivo 31 agosto 2017, in cui dovranno comparire anche i docenti esclusi da essa per le precedenze come ad esempio i benefici della legge 104/92.