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Mobilità: tra passaggio di cattedra e trasferimento quale movimento precede?

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Tali tipologie di mobilità possono essere richieste anche contestualmente. Per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio di cattedra, con quale ordine intendono che esse siano trattate.
In mancanza di indicazioni chiare e precise, viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso secondo il D.M. n. 39/1998. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.
Quanto detto viene regolato dal comma 4 dell’art.8 dell’ordinanza ministeriale del 13/03/2013. Per quanto riguarda i passaggi di ruolo, essi non sono regolamentati nello stesso modo dei passaggi di cattedra. Nel caso dei passaggi di ruolo non esiste la possibilità di precisare a quale movimento si intende dare precedenza. Infatti per quanto scritto nell’art. 14 comma 1 della su citata ordinanza ministeriale, nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Per cui nel caso in cui si debba richiedere un tipo di mobilità articolata tra trasferimenti e passaggi di cattedra / ruolo, si consiglia di prendere attentamente visione degli artt. 8 e 14 dell’ordinanza sulla mobilità.