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Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

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Viste le anomalie riscontrate nei dati presenti sul portale PERLAPA, in ordine alla fruizione dei permessi sindacali del Comparto Ministeri, il Miur ha fornito alcuni chiarimenti con la nota prot. n. n. 11894 del 1 agosto 2013.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente.
La fruizione del permesso sindacale deve, pertanto, essere espressamente autorizzata dal dirigente responsabile della struttura (con un semplice "nulla osta" o "visto"), in conformità a quanto stabilito all’art. 9, comma 4, del CCNQ 2009.
Ciascun dirigente provvederà, oltre che a riscontrare la completezza della richiesta, a verificare il rispetto dei termini di trasmissione della stessa – 3 giorni prima della fruizione del permesso – nonché a curare direttamente le relazioni con le OO.SS., comprese quelle relative alle comunicazioni concernenti i nominativi dei responsabili dell’inserimento dati, per l’Ufficio di riferimento, sul portale GEDAP.
La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
In allegato alla nota, è previsto un modulo, redatto in conformità ai dati richiesti nel portale PERLAPA, per semplificare e omogeneizzare in tutti gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica, la gestione dei permessi in questione. Il modulo potrà essere utilizzato dalle OO.SS. per la presentazione delle richieste di permesso.