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Mutui ipotecari INPS, come e quando presentare domanda di rinegoziazione

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Per il 2023, gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), compreso dunque anche il personale della scuola, possono presentare la domanda di rinegoziazione dei mutui ipotecari edilizi nelle seguenti finestre temporali:

  • 1° aprile – 30 aprile con accettazione entro il 31 maggio
  • 1° ottobre – 31 ottobre con accettazione entro il 30 novembre

La rinegoziazione è senza oneri e la domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio dedicato.

Possono richiedere la rinegoziazione i titolari di mutuo o surroga, in regola con i versamenti, il cui tasso di interesse sia diverso da quello vigente (attualmente il tasso vigente è quello stabilito con Determinazione OmpCdA n. 12/2020).

La rinegoziazione non può essere richiesta per il passaggio da tasso fisso a tasso variabile e viceversa.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di rinegoziazione, la parte mutuataria deve risultare in regola con tutti i versamenti, compreso quello della rata immediatamente precedente al momento della presentazione della domanda di rinegoziazione.

Per l’applicazione del nuovo tasso rinegoziato è previsto, per il mutuatario con mutuo a tasso fisso, l’obbligo di comunicare la scelta tra l’utilizzo del bollettino PagoPA o del mandato SDD e, nel caso in cui scelga questa seconda modalità, deve preventivamente attivare il mandato di addebito delle rate del mutuo SDD.