Il dipendente in malattia deve essere reperibile presso il proprio domicilio per consentire la verifica dell’effettiva impossibilità a lavorare.
Orari obbligatori (tutti i giorni, inclusi sabati, domeniche e festivi):
- 10:00 – 12:00
- 17:00 – 19:00
Sanzioni per assenza alla visita di controllo
Se il lavoratore non è presente senza giustificato motivo:
- 1ª assenza: sospensione dell’indennità fino a 10 giorni dall’inizio della malattia.
- 2ª assenza: riduzione del 50% dell’indennità per tutto il periodo restante.
- 3ª assenza: perdita totale dell’indennità dalla data della terza assenza.
Cosa succede se il dipendente non è trovato in casa
- Il medico lascia un avviso in busta chiusa con convocazione presso l’ambulatorio.
- Mancata presentazione alla visita ambulatoriale: applicazione delle stesse sanzioni previste per la seconda assenza ingiustificata.
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Esenzioni dall’obbligo di reperibilità
Non devono rimanere a casa nelle fasce orarie indicate i lavoratori che presentano:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattie riconosciute come causa di servizio con menomazioni nelle prime tre categorie della Tabella A o patologie della Tabella E del D.P.R. 834/1981;
- condizioni patologiche legate a invalidità pari o superiore al 67%.
In questi casi il dipendente è esentato dall’obbligo di reperibilità.
Quanti giorni di malattia? GUARDA IL VIDEO