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Aggiornato il 11.12.2025
alle 12:38

Orari visita fiscale docenti, ecco quando e quali sono le esenzioni

Redazione

Il dipendente in malattia deve essere reperibile presso il proprio domicilio per consentire la verifica dell’effettiva impossibilità a lavorare.

Orari obbligatori (tutti i giorni, inclusi sabati, domeniche e festivi):

  • 10:00 – 12:00
  • 17:00 – 19:00

Sanzioni per assenza alla visita di controllo

Se il lavoratore non è presente senza giustificato motivo:

  • 1ª assenza: sospensione dell’indennità fino a 10 giorni dall’inizio della malattia.
  • 2ª assenza: riduzione del 50% dell’indennità per tutto il periodo restante.
  • 3ª assenza: perdita totale dell’indennità dalla data della terza assenza.

Cosa succede se il dipendente non è trovato in casa

  • Il medico lascia un avviso in busta chiusa con convocazione presso l’ambulatorio.
  • Mancata presentazione alla visita ambulatoriale: applicazione delle stesse sanzioni previste per la seconda assenza ingiustificata.

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Esenzioni dall’obbligo di reperibilità

Non devono rimanere a casa nelle fasce orarie indicate i lavoratori che presentano:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • malattie riconosciute come causa di servizio con menomazioni nelle prime tre categorie della Tabella A o patologie della Tabella E del D.P.R. 834/1981;
  • condizioni patologiche legate a invalidità pari o superiore al 67%.

In questi casi il dipendente è esentato dall’obbligo di reperibilità.

Quanti giorni di malattia? GUARDA IL VIDEO

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