
Nella provincia di Reggio Calabria, ma per la verità in modo più diffuso anche in tanti altri territori provinciali della Calabria, veniamo a conoscenza di alcune scuole dove ci sono continue condotte dirigenziali volte ad ignorare o addirttura annullare atti deliberanti del Collegio docenti o del Consiglio di Istituto. In buona sostanza, sembra di assistere, dalle lettere che arrivano in redazione da parte di alcuni docenti, ad un atteggiamento del dirigente scolastico che considera le riunioni collegiali, come se fossero adunanze dove si comunicano le informazioni delle decisioni unilaterali del ds e non organi collegiali deliberanti.
Collegio docenti non è conferenza dei servizi
Le delibere dei Collegi dei docenti sono atti amministrativi molto importanti, è attraverso le delibere del Collegio che vengono prese, da parte del Dirigente scolastico, le decisioni in materia di funzionamento didattico.Troppo spesso in Collegio dei docenti si delibera, ai sensi del comma 2, art.7, del d.lgs. 297/94, senza fare proposte alternative a quelle della presidenza e senza aprire una discussione con l’operazione finale di una effettiva votazione e la conta dei favorevoli, dei contrari ed eventualmente degli astenuti. Quindi è di vitale importanza sapere che ad una proposta fatta dal dirigente scolastico, può essere presentata, durante lo stesso Collegio docenti, un’altra proposta che può quindi essere messa ai voti. Appare chiaro che se le proposte sono più di una, per esempio due, chi vota per una non può votare per l’altra e viceversa. L’importanza di inserire nella convocazione del Collegio, un dettagilato ordine del giorno, consente ai docenti di potere presentare, con cognizione di causa, una proposta alternativa da mettere ai voti.
È utile specificare che l’art.28 del Dpr n.416/1974, attualmente vigente, dispone che un’adunanza come il Collegio docenti è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti e che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Tale norma è stata ripresa integralmente sul testo unico della scuola ai sensi dell’art.37 commi 2 e 3. Bisogna anche aggiungere che in situazioni di delibera collegiale è lecito anche potersi astenere come confermato in una sentenza del Consiglio di Stato, n.7050 del 4 novembre 2003.
Per cui è sempre opportuno chiedere al presidente del Collegio dei docenti, che poi è il dirigente scolastico, il voto esplicito di ogni delibera e la conseguente verbalizzazione del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti e nel caso si ipotizzi una qualsiasi forma di illegittimità è prudente fare scrivere a verbale anche la motivazione particolare della contrarietà al voto di delibera. Bisogna sapere che il verbale di un Collegio dei docenti, soprattutto in caso di delibere importanti, dovrà essere letto ed approvato con voto palese non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile chiedere di integrare, modificare e precisare il verbale appena letto. Quindi una delibera per essere effettivamente valida e tale che ognuno possa assumersi la responsabilità dell’atto amministrativo, deve essere espressamente votata dalle singole componenti del Collegio che deve essere presente per almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Compiti principali del Collegio
Tra le delibere importanti che spettano al Collegio dei docenti c’è quella sui criteri didattici di formulazione dell’orario, esplicitati anche nel PTOF, e della durata dell’unità di lezione all’interno del quadro definito dal Consiglio di Istituto.
A settembre, già al primo Collegio dei docenti, l’organo collegiale è chiamato ad approvare o modificare la proposta del piano annuale delle attività. Il dirigente scolastico non può modificare, una volta ricevuta la delibera del Collegio docenti, in modo unilaterale questo piano degli incontri collegiali, ma deve sempre proporre le eventuali modifiche al Collegio per altro voto deliberante.
Il Collegio docenti, formato dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, e presieduto dal dirigente scolastico, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare, come disposto dall’art.7 del d.lgs. 297/94, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
Il Collegio docenti ogni tre anni elegge, nel suo seno e a votazione segreta, due docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente, il terzo docente del comitato valutazione è eletto dal Consiglio di Istituto.
Infine programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap.
Calendari scolastici e Consiglio istituto
Il Consiglio di Istituto di una scuola è l’organo collegiale che decide con una appropriata delibera di adattare il calendario scolastico regionale alle esigenze ambientali della scuola.
Ebbene, bisogna sapere che l’art.10, comma 3, del d.lgs. 297 del 16 aprile 1994, stabilisce che il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
Diffida sindacale
Appare interessante dal punto di vista del rispetto delle prerogative deliberanti e dell’espressione dei pareri collegiali, una diffida sindacale presentata ad un dirigente scolastico di una scuola della provincia di Reggio Calabria e per conoscenza agli uffici scolastici territoriali, da parte della Uil Scuola Rua.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo una serie di condotte volte ad ignorare le prerogative deliberanti degli organi collegiali, sarebbe stata causata dal comportamento della Dirigente che avrebbe negato al Collegio anche la possibilità di esprimere un parere motivato in merito all’adattamento del calendario scolastico regionale alle esigenze didattiche e ambientali della scuola, imponendo unilateralmente la data del 16 febbraio 2026 come giorno di sospensione didattica aggiuntiva e rifiutando la proposta democraticamente condivisa di inserire invece il 17 febbraio 2026 (Martedì Grasso).
Tale condotta risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/1999, che attribuisce alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, la facoltà di definire adattamenti del calendario previo parere del Collegio Docenti, da sottoporre successivamente a delibera del Consiglio d’Istituto, organo a cui compete l’approvazione definitiva.
La diffida si chiude chiedendo all’ Ufficio Scolastico Territoriale e, per competenza, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, un immediato intervento ispettivo e di verifica volto a:
-Ripristinare il corretto esercizio delle funzioni degli organi collegiali;
-Garantire il rispetto della normativa contrattuale e regolamentare vigente;
-Tutelare la dignità professionale e il benessere organizzativo dei lavoratori coinvolti.