La parità di retribuzione tra uomini e donne nel mondo del lavoro è ben lungi dall’essere raggiunta, specialmente nel settore privato. Come chiarito nella prima puntata di questo approfondimento, l’Unione Europea ha emanato una direttiva sulla trasparenza retributiva ((UE) 2023/970), puntando sull’equità e sulla chiarezza e differenziazione nella definizione delle retribuzioni da parte delle varie organizzazioni e soggetti economici. Tale Direttiva deve essere recepita dall’Italia, che il 5 febbraio 2026 ha approvato in Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo necessario al recepimento.
Tale schema prevede, all’art. 3, l’elenco delle definizioni che chiariscono i contorni della problematica che si intende affrontare in uno spirito di giustizia e pari opportunità e non discriminazione di genere. Fra le definizioni troviamo quelle di “retribuzione”, “divario retributivo di genere”, “divario retributivo mediano di genere”, “lavoro di pari valore”, “discriminazione diretta” e “indiretta”, “rappresentanti dei lavoratori (RSU-RSA – rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL), etc…, mentre all’art. 4 vengono chiariti i concetti di “stesso lavoro” e “lavoro di pari valore”.
I punti chiave della direttiva, ripresi dallo schema di decreto approvato dal governo, sono:
Il datore di lavoro e le parti sociali dovranno utilizzare per la valutazione, il confronto sul valore del lavoro e la definizione del relativo livello retributivo, criteri oggettivi che prevedano competenze, impegno, responsabilità, condizioni di lavoro, e ogni altro elemento che faccia riferimento esclusivamente a criteri strettamente pertinenti al lavoro: posizione, ruolo (posizione specifica) e funzione rispetto all’organizzazione ed alle finalità della stessa.
Sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva, e dei principi sopra richiamati, il datore di lavoro, sia pubblico che privato, dovrà garantire:
È fatto obbligo agli Stati membri, nella predisposizione degli atti normativi, prevedere opportuni strumenti giuridici di tutela e salvaguardia (art. 12 e 13 schema di Decreto) per consentire, ai lavoratori che dovessero ritenersi lesi nel diritto al pari trattamento retributivo, l’acceso a procedure giudiziarie finalizzate al riconoscimento del diritto (prevista l’applicazione dell’art. 41 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 98 de 11 aprile 2006).
La direttiva ed il D. Lgs. di adozione della stessa, in fase di approvazione definitiva, sarà applicata a tutti i settori produttivi pubblici e privati (schema di D. Lgs art. 2 – Ambito di applicazione) pertanto anche alle istituzioni scolastiche.
Per tale motivo si profilano nuovi adempimenti per il Dirigente scolastico e la struttura amministrativa dell’Istituto diretto.
In ogni caso il diritto alla trasparenza delle retribuzioni non è automatico, ma si attiva solamente su richiesta del lavoratore o del rappresentante di categoria.
Infatti sulla base di quanto previsto dall’art. 7 della Direttiva, e dello schema di Decreto, i rappresentanti dei lavoratori hanno la facoltà di chiedere, per conto dei soggetti rappresentati, informazioni scritte sui livelli medi, ed individuali, retributivi categorizzati per genere. Informazioni che ad oggi sono riservate al lavoratore.
2. Continua.