
Una docente X ci chiede se all’atto del contratto a tempo indeterminato, avvenuto a partire dall’1 settembre 2025, aveva l’opportunità contrattuale di richiedere e, quindi ottenere, una riduzione oraria di servizio con un contratto di lavoro a tempo parziale. Rispondiamo che il docente che si trova in fase di assunzione, con un contratto a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche) o con un contratto a tempo indeterminato, ha l’opportunità di richiedere un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Normativa del part time docenti
L’opportunità di richiedere il part time, anche in una fase di assunzione con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, è prevista dall’art. 39, comma 4, del CCNL scuola 2019-2021.
In buona sostanza la suddetta norma, che abroga l’art.25 del CCNL scuola 2006/2009 e l’art.41, comma 1, del CCNL scuola 2016/2018, specifica che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale del docente dovrà indicare espressamente anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
Il tempo parziale, che deve comunque garantire almeno il 50% dell’orario di servizio settimanale, può essere richiesto e articolato su tre tipologie orarie:
a) part time orizzontale: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;
b) part time verticale: con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno;
c) part time misto: con articolazione della prestazione lavorativa basata dalla intersezione delle due modalità orizzontale e verticale.
È importante sottolineare che ai sensi dell’art. 73 del decreto legge n. 112/08 convertito nella legge 133/09 consente all’Amministrazione di non concedere il part time, ovvero il Dirigente Scolastico potrebbe non autorizzare per comprovate e motivate esigenze di servizio la concessione del part time anche se questo fosse approvato dall’Ufficio scolastico provinciale. Tuttavia è molto raro che un docente che richiede il part time, anche in fase di assunzione, abbia rigettata la suddetta richiesta.
Ufficio scolastico rigetta part time
Tuttavia alla docente X viene rigettata l’opportunità di applicare quanto previsto all’art.39 del CCNL scuola 2019-2021 da parte dell’ufficio scolastico provinciale, producendo una motivazione normativa che andrebbe a contrastare quanto previsto nell’ultimo contratto della scuola. Questo ufficio scolastico motiva l’impossibilità della docente a potere fruire del diritto di avere un contratto con un rapporto di lavoro parziale, in quanto, a dire dell’Amministrazione l’OM 446/97 integrato dall’OM 55/98, stabilisce che la docente può chiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale entro il 15 marzo del 2026, rigettando così l’istanza presentata dalla docente ai sensi dell’art.39, comma 4, del CCNL scuola 2019/2021.
Appare chiaro che l’Ufficio scolastico provinciale, impedendo il rapporto di lavoro a tempo parziale alla docente X neoassunta, con le motivazioni addotte, ha di fatto disapplicato una norma prevista dal contratto collettivo nazionale. Chissà cosa diranno i sindacati, su quella che potrebbe apparire come una condotta antisindacale e la privazione, senza una motivata ragione di servizio (come prevede la legge in caso di rigetto), di un diritto dei docenti.




