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Passaggio di ruolo, cattedra e posto, fanno perdere punteggio continuità

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Un assistente amministrativo impegnato nella compilazione delle graduatorie di Istituto ci scrive ponendoci la seguente domanda:” Se una docente ha insegnato per 10 anni alla scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso XXXX e nel comune A, avendo chiesto e ottenuto passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso YYYY sempre nel comune A può dichiarare i 10 punti di continuità del servizio prestati nel comune A?”.

Normativa sulla continuità nella scuola e nel comune

Per quanto riguarda la mobilità d’ufficio e quindi anche le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per il calcolo della continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria.

Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2017-2018 (sempre che non sia stato l’anno di prova), ha già subito il diritto al riconoscimento di 2 punti nelle graduatorie interne di Istituto. Per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata, ai sensi della tabella C 0) inserita all’interno della nota 5 bis del CCNI mobilità del 6 marzo 2019, con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità o di incarico triennale nel caso il docente sia titolare di ambito.

A tale proposito bisogna sottolineare che il punteggio della continuità del servizio nella scuola e nel comune, ai sensi delle tabelle del CCNI mobilità del 6 marzo 2019, viene attribuito solo ai docenti il cui servizio è stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta). Per i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che abbiano richiesto ogni anno di rientrare nella scuola di precedente titolarità, qualora al termine dell’ottennio non siano rientrati nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio. Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla nota 5 bis del CCNI del 6 marzo 2019, lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C) della medesima nota.

Risposta domanda fatta dall’assistente amministrativa

Per quanto su esposto (nella parte riferita alla normativa della continuità del servizio nella scuola e nel comune), rispondiamo dicendo che la docente che ha chiesto ed ottenuto il passaggio di ruolo all’interno dello stesso comune A, ha perso sia la continuità della scuola, sia quella del comune. I passaggi di ruolo, quelli di cattedra e i passaggi di tipologia di posto da comune a sostegno, fanno perdere la continuità sia su scuola che su comune.