Home Personale Il pensionamento del dirigente obbliga la Pa al pagamento delle ferie residue

Il pensionamento del dirigente obbliga la Pa al pagamento delle ferie residue

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2496/2018, ha stabilito che la Pubblica Amministrazione è obbligata al pagamento delle ferie residue per il dipendente prossimo alla pensione, a prescindere dalla mancata richiesta avanzata dallo stesso durante il rapporto di lavoro.

FERIE

Così come segnala Il Sole 24 Ore, un lavoratore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale aveva lavorato fino al giorno del suo pensionamento maturando un residuo di ferie di 52 giorni.

A fronte del diniego alla monetizzazione delle stesse, il lavoratore si è rivolto al giudice del lavoro che, in primo grado ha respinto la domanda, mentre la Corte d’appello in riforma della sentenza del tribunale ha accolto la domanda e condannato la Pa al pagamento del trattamento economico sostitutivo.

Il ricorso in Cassazione evidenzia come nel contratto collettivo sia prevista la remunerazione solo qualora l’amministrazione abbia negato le ferie al dipendente per esigenze di servizio.

Nel caso specifico, il dipendente non avendo mai fatto domanda di ferie, né avendo lo stesso dato prova che l’amministrazione gli avesse indicato delle necessità di servizio, nulla avrebbe dovuto versare per le ferie residue.

La Cassazione, invece, nella sentenza, “specifica che dal mancato godimento delle ferie deriva diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, salvo se il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito”.

I dirigenti, dunque, dovranno prestare particolare attenzione nella programmazione delle ferie dei propri dipendenti, per non trovarsi a dover rispondere di danno erariale.

Il meccanismo delle ferie

Il diritto del lavoratore a ferie e permessi è sancito dall’art. 2109 del Codice Civile e regolato dl D. Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004. Ricordiamo che i contratti di categoria prevedono circa 26 giorni di ferie l’anno, ovvero 2,16 giorni al mese.

Di questo arco temporale il lavoratore potrà godere la metà in maniera consecutiva (almeno 2 settimane) e l’altra metà frazionata durante l’anno.

L’azienda e lavoratore potranno comunque mettersi d’accordo su come godere le ferie e come fruire di quelle arretrate, fermo restando quanto stabilito dalla legge.

Il monte ore di ferie non godute è segnato all’interno della busta paga o su altro supporto informatico che deve essere consultabile dal dipendente. Il conteggio dell’indennità per ferie non godute, dipende dal numero di mesi lavorati e dal numero di giorni di ferie già goduti.

Così come riconosciuto dalla sentenza n. 8915 del 14 aprile 2014 della Corte di Cassazione, le ferie non godute non possono essere tassate nello stipendio.