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Il DPCM 4 agosto 2023 di definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado all’art. 10 prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le Università si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
Il tutor coordinatore in particolare:
a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la
responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di
documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell’E-Portfolio;
c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.
L’incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione dell’Università, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l’incarico di tutor coordinatore è concesso, per l’esercizio dei relativi compiti, l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
Stato giuridico ed economico
L’USR Puglia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione dello stato giuridico ed economico del personale docente impegnato in compiti di tutor coordinatore presso le Università.
In proposito, l’USR richiama l’art. 6 del D.M. n. 256 del 28/12/2023, che prevede quanto segue:
“[…] Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso i centri si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]”
e inoltre specifica che “[…] L’istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i centri, e percio’ dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei centri competenti alla istituzione scolastica di titolarita’ del docente.[…]”.