Home Personale Periodo di prova del Personale ATA

Periodo di prova del Personale ATA

CONDIVIDI

Il personale ATA assunto in servizio con contratto a tempo indeterminato, dovrà superare un periodo di prova al fine di ricevere la conferma nel ruolo del relativo profilo professionale.

Profili professionali

Il personale ATA, secondo le funzioni e i compiti svolti all’interno della scuola, è inquadrato nelle seguenti quattro aree:
• A) Collaboratore scolastico (CS);
• AS) Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR);
• B) Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CU), Infermiere (IF), Guardarobiere (GU);
• D) Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA.)

Durata del periodo di prova

Il periodo di prova previsto dalla normativa vigente ha la durata di:
2 mesi per i profili A e AS (Collaboratori scolastici e Collaboratori scolastici addetti alle aziende agrarie);
4 mesi per i profili B e D (Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Cuochi, Infermieri, Guardarobieri DSGA).

Esonerati dal periodo di prova

Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale, oppure nel corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto;

Dipendente proveniente da altra amministrazione

Il dipendente proveniente da altra amministrazione ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’area o categoria e profilo professionale di provenienza.

Interruzione del periodo di prova

Il periodo di prova può essere interrotto in caso di assenza per malattia con il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.

Risoluzione del rapporto di lavoro

Il contratto può essere risolto da ciascuna delle parti dopo la metà del periodo di prova senza obbligo di preavviso, salvo i casi di sospensione previsti dal comma 4 dell’art. 30 del CCNL 2016/2018 nel qual caso, il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Risoluzione del rapporto da parte dell’amministrazione

Qualora l’amministrazione dovesse decidere per il recesso del contratto, ha l’obbligo di esplicitare i motivi del recesso.

Retribuzione in caso di recesso

In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Superamento del periodo di prova

Il dipendente, superato il periodo di prova, è confermato in ruolo con il riconoscimento dell’anzianità di servizio dal giorno di effettiva assunzione.

Proroga periodo di prova

Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato per una sola volta.