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I permessi brevi rappresentano una risorsa preziosa per i docenti e per tutto il personale scolastico, consentendo di allontanarsi temporaneamente dalla sede di lavoro per motivi personali o familiari, senza dover richiedere un’intera giornata di assenza. Ecco come funzionano e chi può usufruirne.
Chi ne ha diritto
Secondo il CCNL 2019/2021, l’articolo 35 ha esteso il diritto di usufruire dei permessi brevi a diverse categorie. Oltre ai docenti con contratto a tempo indeterminato, anche i docenti con contratto a tempo determinato, inclusi quelli di religione cattolica, gli educatori e il personale ATA con contratti a termine (fino al 31 agosto o fino alla conclusione delle attività didattiche), possono accedervi.
Regole per la richiesta
I permessi brevi permettono di assentarsi per un tempo massimo pari alla metà dell’orario giornaliero di insegnamento. Tuttavia, devono rispettare alcune condizioni:
- Non è possibile richiedere frazioni inferiori a un’ora intera.
- I permessi non possono coincidere con le attività funzionali all’insegnamento, come riunioni o consigli di classe.
- Non incidono sulle ferie né sull’anzianità di servizio e non sono cumulabili con altri tipi di permessi.
Finalità e durata
I permessi brevi possono essere richiesti per un massimo di tre giorni per anno scolastico, motivando l’assenza con ragioni personali o familiari. La giustificazione può essere fornita tramite autocertificazione, come previsto dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
Recupero delle ore
Le ore usufruite devono essere recuperate entro due mesi dalla fruizione del permesso. Il recupero può avvenire attraverso:
- Supplenze nella stessa classe in cui il docente avrebbe dovuto prestare servizio.
- Interventi didattici integrativi. Non è consentito recuperare durante le attività funzionali all’insegnamento.
Cosa succede se non si recuperano le ore
Se il docente non effettua il recupero per cause a lui imputabili, l’amministrazione tratterrà dalla retribuzione una somma pari alle ore non recuperate.