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Permessi orari per visite ed esami: si possono fruire insieme ad altri permessi? Come si giustificano?

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I permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata lavorativa, congiuntamente ad altre tipologie di permessi orari?

A questa domanda ha recentemente risposto l’ARAN, con orientamento applicativo CIR5, spiegando che tali permessi di cui all’art. 51 del CCNL 2016-2018 non possono essere utilizzati, nello stesso giorno, congiuntamente ad altre tipologie di permesso. Ciò al fine di evitare che l’assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Al fine di favorire un’applicazione più flessibile dell’istituto, l’ARAN ha avuto comunque modo di chiarire che tale limite concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e non anche permessi orari della medesima tipologia; quindi, secondo l’Agenzia, è possibile, ad esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia.

Inoltre, l’ARAN ritiene che è possibile consentire la fruizione del permesso in questione anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio. Rientrano tra questi permessi, quelli concessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs n. 151/2001; ciò in considerazione del fatto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle amministrazioni e che le stesse possano comunque adottare, in modo uniforme per tutti i lavoratori, alcuni spazi di flessibilità applicativa.

Sempre sullo stesso tema, l’ARAN ha risposto amche ad un altro quesito (CIR7):

Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa già certificata dal medico curante mediante idonea attestazione, perché è rilevante la attestazione redatta dal medico o dal personale della struttura in cui si è svolta la visita?

In questo caso, l’Agenzia precisa che il contratto ha richiesto, in aggiunta all’attestazione di malattia del medico curante, anche l’ulteriore attestazione della struttura presso la quale il dipendente si è sottoposto alla visita o alla prestazione medica, in quanto la prestazione viene effettuata al di fuori del proprio domicilio con conseguente necessità di giustificare la mancata presenza presso lo stesso.