La norma di riferimento per le assenze del personale ATA per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici è contenuta nell’art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, che ha abrogato l’art. 33 del precedente CCNL 19/04/2018.
L’art. 69 stabilisce che al personale ATA è concesso un massimo di 18 ore all’anno scolastico utilizzabili su base oraria o giornaliera, per visite, terapie e esami diagnostici
Questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del periodo di comporto, ma con alcune differenze economiche, in quanto i permessi orari non subiscono la decurtazione del trattamento economico accessorio dei primi dieci giorni di malattia.
La fruizione richiede un preavviso minimo di tre giorni, salvo urgenze, e l’assenza deve essere giustificata da un’attestazione della struttura sanitaria.
Si precisa inoltre che, in caso di concomitanza con una patologia o se la terapia stessa causa incapacità lavorativa, l’assenza è imputata alla malattia, e sono previste disposizioni specifiche per terapie periodiche che comportano incapacità al lavoro.
Monte ore massimo
Ai dipendenti ATA sono riconosciuti permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.
Inclusione tempi di percorrenza
Le 18 ore massime includono anche i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Assimilazione alla malattia (comporto)
Questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle assenze per malattia.
Calcolo del comporto
Sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa ai fini del computo del periodo di comporto.
Trattamento economico
I permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Fruizione cumulativa
I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In questo caso, l’assenza incide sul monte ore disponibile in riferimento all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quella giornata.
Rapporto part-time
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le 18 ore di permesso devono essere riproporzionate.
La domanda per fruire dei permessi deve essere presentata dal dipendente rispettando un termine di preavviso di almeno tre giorni.
Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione. In ogni caso, la domanda non deve essere presentata oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del periodo di permesso (giornaliero od orario).
L’assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura (anche privata) che ha svolto la visita o la prestazione.
L’attestazione può essere inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
I permessi orari di cui all’art. 69, comma 1, sono incompatibili con l’utilizzo, nella medesima giornata, delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL.
Sono inoltre incompatibili con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.
Fanno eccezione a questa incompatibilità i permessi previsti dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (permessi per assistenza a disabili) e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001 (congedi parentali, maternità/paternità).
Se il permesso viene fruito su base giornaliera (e non oraria), il trattamento economico accessorio del lavoratore è invece sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla legislazione vigente per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Se l’espletamento delle visite/terapie coincide con una situazione di incapacità lavorativa temporanea dovuta a una patologia in atto, l’assenza è imputata alla malattia, applicando il relativo trattamento giuridico ed economico. La giustificazione in questo caso richiede sia l’attestazione di malattia del medico curante che l’attestazione della visita/prestazione.
Analogamente, se l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite, accertamenti o terapie, l’assenza è imputata alla malattia. In questo caso, la giustificazione è l’attestazione della visita/prestazione, dalla quale deve emergere l’incapacità lavorativa.
Per i dipendenti che devono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che comportano incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione del medico curante (anche cartacea) che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti. A questa certificazione seguono poi le singole attestazioni di presenza.
Resta ferma per il dipendente la possibilità di fruire, in alternativa ai permessi di cui all’art. 69, anche di permessi brevi a recupero, permessi per motivi familiari e personali, o riposi compensativi per prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per tali istituti.