
Una docente titolare in una scuola secondaria di II grado, nostra assidua lettrice, ci rappresenta una problematica molto frequente nella sua scuola, ovvero il diniego molto frequente del dirigente scolastico alla richiesta di varie tipologie di permesso. A tal proposito ci pone la seguente domanda: “Quali sono i permessi retribuiti dei docenti che possono essere fruiti senza che possano essere negati e quindi non concessi dal dirigente scolastico? Cosa fare in caso di diniego?“.
Permessi retribuiti per i docenti
La novità sui permessi retribuiti dei docenti, che il dirigente scolastico non può assolutamente negare, è sicuramente il congedo per le donne vittime di violenza di genere, tale congedo, previsto ai sensi dell’art.17 del CCNL scuola 2019-2021, ha lo stesso trattamento economico spettante alla lavoratrice che fruisce del congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento. In buona sostanza la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire (anche sotto forma di permessi orari nel caso di personale non docente) nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il periodo di questa tipologia di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
Altri congedi o permessi retribuiti che non possono essere rifiutati, sono il congedo per maternità e più in generale i congedi parentali di cui all’art.34 e all’art.35 CCNL scuola 2019/2021. I congedi parentali spettano, senza possibilità di diniego da parte del dirigente scolastico, a tutto il personale docente, educativo e ATA, anche con un contratto a tempo determinato e con rapporto di lavoro part-time/spezzone orario, senza distinzione e con uguali diritti. Tale diritto spetta anche al docente supplente con una supplenza temporanea breve e saltuaria.
È necessario specificare che con la legge di bilancio 2025, il congedo di maternità o paternità ha una precisa novità. Per i primi 30 giorni di congedo maternità o paternità la retribuizione sarà al 100% fino ai 12 anni del bambino come previsto dal CCNL Scuola, poi si possono fruire altri 2 mesi con retribuzione all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino
per i restanti 6 mesi, compresi i il secondo e terzo mese suddetti se fruiti tra i 7 e 12 anni del figlio, saranno retribuiti al 30% sempre fino ai 12 anni del bambino.
Altri permessi non soggetti a concessione
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto,
sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i
seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg.
3 per evento, anche non continuativi (tale diritto dei tre giorni di lutto è esteso anche al personale con contratto a tempo determinato) .
Ai sensi dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2007, i docenti di ruolo hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi di famiglia o motivi personali, la cui motivazione può essere anche autocertificata dall’interessato, tale diritto è stato esteso con il CCNL scuola 2019-2021 (art.35, comma 12) anche ai docenti con un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe possibile per norma contrattuale vigente, ma alcune volte sottoposta alla discrezionalità del ds per una interpretazione legislativa risalente al 2012, fruire dei 6 giorni di ferie di cui all’art.13 comma 9 del CCNL scuola 2007, alla stessa stregua dei 3 giorni di permessi personali o familiari.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Inoltre il docente può fruire, se ne ha le condizioni, dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Infine il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, come per esempio la giornata di permesso per la donazione del sangue. In buona sostanza è importante sapere che esistono altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53 del 2000.
I permessi per diritto allo studio
Il diritto allo studio nasce con la legge 300/70 per consentire agli studenti-lavoratori di conciliare il lavoro allo studio e quindi alla formazione. Anche l’ultimo CCNL scuola, quello 2019-2021, all’art.37, comma 1, specifica che ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
I permessi del diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
Tali permessi sono finalizzati a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali. Destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.
Ai sensi del CCNL 2019-2921 all’articolo 30 comma 4, lettera b4), sarà la contrattazione a livello regionale a definire i criteri per la fruizione dei permessi studio, regolando altresì una possibile scadenza diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per rispondere a specifiche esigenze.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988). La data di scadenza delle richieste dei permessi studio è prevista per ogni anno scolastico, salvo diversa disposizione a livello regionale, il 15 novembre.