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Permessi studio, l’aspettativa non retribuita non riduce le 150 ore dei docenti: lo dice l’ARAN

Lara La Gatta

Nel mondo della scuola, dove formazione e aggiornamento professionale rappresentano un valore imprescindibile, ogni docente conosce bene l’importanza dei permessi per il diritto allo studio. Ma cosa accade quando un insegnante richiede un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali? Il monte ore a disposizione – le cosiddette 150 ore annue – rischia di essere ridotto?

Un recente orientamento applicativo ARAN (Id: 35942) offre un’interpretazione che tutela i diritti di chi decide di sospendere temporaneamente il servizio per esigenze personali.

L’articolo 37 del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, disciplina organicamente i permessi per il diritto allo studio.

La clausola contrattuale riconosce ai lavoratori la possibilità di usufruire fino a 150 ore l’anno di permessi retribuiti per frequentare corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Tuttavia – ed è qui il nodo interpretativo – il testo non specifica come comportarsi in presenza di sospensioni dell’attività lavorativa, come accade nei periodi di aspettativa non retribuita.

Il silenzio del contratto diventa però significativo. L’ARAN osserva che, in via generale, gli istituti che comportano una sospensione temporanea del servizio non incidono sul diritto alla piena disponibilità del monte ore per lo studio. In altre parole, l’aspettativa non retribuita non determina alcun riproporzionamento del beneficio: per i docenti a tempo pieno il plafond rimane invariato, pari alle canoniche 150 ore annuali.

Una conferma importante per migliaia di insegnanti, che possono così programmare con maggiore serenità percorsi di formazione e crescita personale, senza temere che una pausa dal servizio – per quanto motivata da esigenze personali – possa ridurre un diritto ormai consolidato e considerato fondamentale nel percorso professionale di chi lavora nella scuola.

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