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Permesso orario per chi ha diritto all’allattamento, ecco come funziona e cosa fare per l’unicità della disciplina

Lucio Ficara

Tra i permessi orari che una docente ha diritto a fruire, c’è anche il diritto al permesso orario per l’allattamento. Una docente precaria con un incarico del dirigente scolastico su uno spezzone dei 6 ore, ci chiede se anche lei, con una tipologia di contratto su spezzone e fino al termine delle lezioni, è nelle condizioni di chiedere la riduzione oraria per allattamento fino all’anno di età del figlio.

Normativa sui permessi per allattamento

Il riposo orario giornaliero per l’allattamento del proprio figlio è un diritto garantito dall’art.39 del d.lgs. 151/2001. Al comma 1 di tale norma è previsto: “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore”.

Tali permessi orari non dipendono dalla tipologia di contratto del docente, ma sono una tutela per ogni lavoratrice madre con figli di età inferiore all’anno. Quindi anche il docente precario con un contratto di supplenza breve e saltuario, anche con un incarico su spezzone orario, ha diritto a fruire di tali permessi orari.

Se la giornata lavorativa prevede un impegno orario pari o superiore alle 6 ore, la docente ha diritto a due ore di permesso per l’allattamento del bambino, mentre se il servizio della giornata è inferiore alle 6 ore, allora il permesso è di una sola ora.

Questi permessi orari per l’allattamento sono considerati vere e proprie ore lavorative ai fini della durata e della relativa retribuzione del lavoro. 

Nota Ministeriale 22 febbraio 1985

Sull’allattamento delle docenti madri con figli di età inferiore all’anno, c’è una vecchia nota ministeriale del 22 febbraio 1985, la n.278, che ancora oggi viene applicata con assoluta precisione. Tale nota del ministero dell’Istruzione tutela sia la lavoratrice madre, ma anche tiene conto dell’unicità dell’insegnamento. In tale nota viene specificato che la riduzione oraria per la fruizione del permesso per l’allattamento potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale.

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